SUL REFERENDUM IL COLLE GUARDA E LASCIA CORRERE da IL FATTO
Sul Referendum il Colle guarda e lascia correre
Alessandro Lauro* 10 Febbraio 2026
Secondo alcuni virgolettati, il Quirinale avrebbe ritenuto la proposta del governo di modificare il quesito tenendo ferma la data del voto referendario “giuridicamente ineccepibile”. In diritto – si sa – tutto si può sostenere, basta argomentare. Sulla base di questa premessa, bisogna discutere di questa “giuridica ineccepibilità” della scelta governativa, tanto più che gli argomenti de iure in questo caso non sono stati esplicitati nel laconico decreto del 7 febbraio 2026 che ritiene di “tenere fermo” il decreto precedente, senz’altro aggiungere.
L’ordinanza dell’Ufficio centrale ha detto qualcosa di molto chiaro: se l’iniziativa referendaria (popolare) è presentata nel termine costituzionale di tre mesi, occorre che l’Ufficio su di essa decida, a prescindere da quanto avvenuto prima: nessuna iniziativa precedente (soprattutto parlamentare), anche se già ammessa, può elidere il diritto degli elettori di sollecitare il referendum. È particolarmente pregevole che la Cassazione abbia sottolineato la diversità soggettiva e qualitativa della richiesta proveniente dal popolo, popolo che inizia a essere attraversato da un movimento d’opinione utile a smuovere le coscienze e a spingere la partecipazione al voto. Si è così riportata l’interpretazione della legge n. 352/1970 nel solco della Costituzione: le disposizioni della prima devono essere lette pur sempre nell’ottica di garantire la seconda. L’Ufficio centrale ne trae le dovute conseguenze, riattivando il proprio potere di decidere sulla ammissione e quindi l’intero iter procedimentale. Sarebbe stato lecito aspettarsi che il governo e il capo dello Stato si riattivassero di conseguenza, proprio come ha fatto l’Ufficio, che ha deciso tanto sull’ammissibilità della richiesta quanto sulla formulazione del quesito.
Invece, la trovata del governo è stata questa: precisare il quesito, senza modificare la data del voto. È questo che rende la decisione particolarmente eccepibile. Delle due, l’una: o il governo, una volta indetto il referendum, non ritiene di doversi ripronunciare oppure la sequenza prima conclusa viene sostituita da quella nuova, a seguito della decisione della Cassazione.
Si noterà che nel decreto di indizione del 13 gennaio si dichiara l’adozione “Visto, in particolare, l’art. 15 della citata legge n. 352 del 1970 ecc.”. Nel decreto di febbraio non si fa riferimento a nessuno specifico articolo della legge. In sostanza, il governo ha deciso quale valore e quali effetti attribuire all’ordinanza dell’Ufficio: sì al cambio del quesito, no alla fissazione di una nuova data. Il che è molto curioso: il 13 gennaio sembrava che il termine dell’art. 15 fosse di stretta e inderogabile applicazione (interpretandolo, invero, in senso difforme all’art. 138 e alla prassi repubblicana). Il 7 febbraio su questo termine si può invece serenamente soprassedere, tamquam non esset. Così facendo, è sempre il governo che ha scelto quale effetto attribuire alla richiesta popolare e, malgrado l’uguale dignità ormai sancita, ha pure scelto di amputarla del suo potenziale propulsivo, come momento di attivazione di un procedimento complesso che vede nel periodo indicato dall’art. 15 non una mera “formalità”, ma un termine di sostanza, idoneo a garantire una sufficiente maturazione dell’opinione pubblica (fomentata dalla richiesta popolare), senza dilatare oltremodo i tempi di tenuta del referendum. Lo stesso art. 15 della legge n. 352/1970 testimonia che la velocità – o la fretta – non è affatto un valore perseguito dal legislatore: non a caso, il suo comma 3 sancisce che, ove sopraggiunga una nuova legge costituzionale, il termine di massimo 70 giorni può essere differito sino a sei mesi per tenere un unico referendum.
È da notare che il governo, sostituendo il quesito, non ha agito in autotutela, non si è limitato a correggere (“precisare”) un errore o una grossolanità precedentemente commessi. Ha adempiuto, ma solo a metà, a un preciso dovere legislativo. Il margine governativo di discrezionalità è sul quando fissare il referendum una volta ricevuta l’ordinanza, non sul quanto prenderla sul serio.
Insomma, cambiare domanda è servito solo per non dare piena dignità alla richiesta popolare. Un peccato originale, comunque vada il referendum: il rispetto rigoroso delle procedure consente non solo la maturazione dell’opinione del corpo elettorale, ma anche l’accettazione dell’esito referendario. Si può dissentire nel merito, ma almeno accordarsi sul metodo (le famose “regole del gioco”) è un modo per garantire tutti: chi oggi è all’opposizione e chi lo sarà domani, chi oggi è favorevole a una riforma e domani sarà contrario a un’altra. Dispiace che nessuna autorevole voce lo abbia ricordato dall’alto.
* docente di Diritto costituzionale università Ca’ Foscari Venezia
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