“NEI REGIMI AUTORITARI GIUDICI E GOVERNO MARCIANO INSIEME” da IL FATTO e IL MANIFESTO
Saperi. In assenza di un grande collettore politico prevalgono le specializzazioni, manca il dialogo tra i saperi e la frammentazione blocca le potenzialità del pensiero critico. Una parziale cartografia degli studiosi italiani di varie discipline
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“NEI REGIMI AUTORITARI GIUDICI E GOVERNO MARCIANO INSIEME” da IL FATTO e IL MANIFESTO

“Nei regimi autoritari giudici e governo marciano insieme”

Silvia Truzzi  20 Marzo 2026

Il Costituzionalista: “Invece che moltiplicare i Csm, bisognerebbe ridurre i membri: 6 togati, 3 laici”

All’inizio di quest’intervista sul referendum è Gustavo Zagrebelsky a porre la prima domanda: “I due schieramenti si parlano oppure si contrappongono?”. Un esempio viene da lontano: “La voce ‘Fascismo’ dell’Enciclopedia Treccani, scritta da Gentile e Mussolini, è un’invettiva contro il parlamentarismo, l’uguaglianza, la democrazia liberale. Gaetano Salvemini nelle Lettere dall’America denunciava la natura autoritaria del fascismo. I fascisti potevano dire: ‘essere anti-parlamentari per lui è un’accusa, ma per noi è un riconoscimento’. Per dire che se non c’è un comune terreno di valori politici, il dialogo è tra sordi”.

A volte però le posizioni del Sì sono rassicuranti: “Questa non è una riforma contro la magistratura”…

Ma altre volte invece dicono “Votiamo per togliere di mezzo gli ostacoli che rappresenta!”. Queste sono “voci dal sen fuggite”. E non mi riferisco solo all’invettiva contro i “plotoni d’esecuzione” di tale capo di gabinetto del ministero. La presidente del Consiglio ripete che i giudici devono agevolare l’azione del governo, “andare tutti nella stessa direzione”. Questo, in altri termini, è la Gleichschaltung in voga nella Germania degli anni 30 del secolo scorso. Vuol dire “ugualizzazione”, marciare uniti verso lo stesso obiettivo. Nella Russia sovietica vigeva, con analoghi effetti, il principio della “unità del potere”. Se è così, c’è poco da discutere con chi crede nella democrazia liberale basata sulla separazione dei poteri! Molta parte dei discorsi che si fanno sono farciti di ipocrisia: i sostenitori del Sì fingono spesso d’essere quel che non sono.

I fautori del Sì dicono: parliamo di ciò che è scritto nella riforma, invece di attribuire intenti non dimostrabili. Cosa risponde?

Ogni riforma, soprattutto se costituzionale, implica un salto nel buio: la norma non può dire come funzionerà. Dipende dalla cultura politica in cui prende corpo. Per capirci: il civile semi-presidenzialismo in Francia è simile a quello di diversi Paesi africani, tra cui la Repubblica centroafricana, ove pare che gli avversari politici venissero non messi in galera, ma mangiati. Bisogna prendere in considerazione il contesto: l’ambiente politico, sociale, economico e provare a capire come le forze in campo potranno usare i nuovi assetti. Un conto è se la separazione dei poteri vige nella coscienza politica come sommo e intoccabile principio, un altro è se i giudici sono percepiti come intrusi. Nell’attuale contesto mi pare che i sospetti siano giustificati almeno un po’.

La questione di fondo è il regolamento dei conti travestito da “finalmente il magistrato che sbaglia paga”.

La responsabilità che interessa i riformatori riguarda il contenuto dell’attività dei giudici. Ma la responsabilità penale, per esempio la corruzione in atti giudiziari, esiste da sempre. La responsabilità civile per dolo o colpa grave è già prevista dalla legge del 1988 con la ‘rivalsa’ dello Stato nei confronti del magistrato. Fuori da questi casi, vale il principio liberale della sottoposizione ‘solo alla legge’. La garanzia contro gli errori si svolge nei diversi gradi del giudizio, attraverso i ricorsi a giudici imparziali, fino alla Corte di cassazione, alla Corte costituzionale, alla Corte dei diritti di Strasburgo.

“Finalmente si attua l’articolo 111 della Costituzione che assicura il giudice terzo”. Vero?

Ci sono due modi diversi di vedere gli attori in campo nel processo. Per qualcuno l’imputato e il pubblico ministero sono come due pugili sul ring e la sentenza del giudice è una presa d’atto della vittoria, un po’ come fa l’arbitro che solleva il braccio del vincitore. A mio modo di vedere, il compito del pm e dell’avvocato difensore consiste nel mettere il giudice in condizione di valutare da due diversi punti di vista la complessità del caso da decidere. L’idea del giudizio che traspare da espressioni come ‘il pm avvocato dell’accusa’, è rozza, da Stato autoritario.

Un’obiezione che si fa a chi si oppone è di essere sempre contro le riforme costituzionali. Lei, nella prefazione del libro di Marco Travaglio Perché No, avanza una proposta.

La riforma prevede una moltiplicazione di posti – due Csm più la nuova Alta Corte – e risponde al principio del divide et impera: un avversario diviso è più facile da controllare rispetto a un avversario compatto. Il problema delle correnti esiste ma è stato enfatizzato. Occorre distinguere: se le correnti si collegano a partiti politici, sono la negazione dell’autonomia della magistratura. Diverso è il caso in cui esse siano forme di organizzazione del lavoro di organi composti da numerosi membri. Sono inevitabili. Questa riforma moltiplica le sedi decisionali. Perché non andare, invece, in direzione opposta: ridurre il numero dei componenti del Csm, 9 membri di cui 6 togati e 3 laici. Una soluzione realizzabile con una legge ordinaria che rispetta la proporzione costituzionale tra le componenti. La riduzione numerica aumenterebbe la responsabilità individuale e renderebbe più difficile il controllo delle elezioni da parte delle correnti. Con pochi posti disponibili, presumibilmente verrebbero premiati i candidati più autorevoli e si ridurrebbe il peso delle appartenenze correntizie. Ma i posti è facile moltiplicarli, difficile è ridurli.

Giustizia, la riforma non serve a nulla se non a mettere a rischio i diritti

Gaetano Azzariti  20/803/2026

Referendum Se vincessero i sì, sarà il caos nell’ordinamento giudiziario. Resteranno tutti i veri problemi del sistema. Con il no si può tenere aperta la porta alla lotta per le garanzie

Una sostenitrice del no durante la manifestazione per la chiusura della campagna elettorale del comitato per il No – foto LaPresse

Se dovesse essere confermata dal corpo elettorale la riforma della costituzione, l’effetto di maggior rilievo sarebbe un indebolimento complessivo dell’ordine della magistratura. Limiti posti non ai singoli magistrati (pubblici ministeri o giudici che siano), bensì a quel potere neutro cui, nel nostro ordinamento, è affidato il compito di assicurare i diritti dei cittadini. Principalmente quelli dei più deboli, visto che i potenti – come è noto – non hanno bisogno del diritto, poiché hanno già la forza. Un sistema di garanzie da irrobustire, non da logorare.

La riforma, al contrario, non persegue lo scopo di migliorare la tutela dei diritti, non riguarda le ben note disfunzioni che affliggono da tempo i processi.

Tutte questioni che urgono è che sarebbe opportuno fossero affrontate da un legislatore consapevole e illuminato, il quale dovrebbe seriamente impegnarsi in un’opera di complessa riorganizzazione della giustizia: modifica dei codici di procedura, riduzione dei tempi dei processi, ampliamento delle strutture, adeguamento dell’organico, informatizzazione dei tribunali, misure straordinarie per giungere ad una radicale riduzione degli arretrati.

Men che meno la riforma della costituzione imporrà una svolta garantista al sistema penale, anzi se venisse confermata darà ulteriore impulso alle misure pan-penalistiche (aumento delle pene e moltiplicazione dei reati) che contrassegna l’attuale legislazione. In fondo, affidarsi alle logiche esclusivamente securitarie è una costante della cultura della destra.

Spetterebbe in caso alla sinistra impegnarsi a rimuovere le cause che portano al disagio sociale e, dunque, alla commissione di illeciti. Dovrebbe essere nell’animo dei progressisti il garantismo penale, l’aspirazione a ridurre il numero dei reati, l’ambizione di assicurare il più rigoroso rispetto delle garanzie delle parti nel processo. Nulla di tutto questo è all’orizzonte.

L’obiettivo reale è quello di definire un nuovo equilibrio tra ordine della magistratura e altri poteri dello Stato, incrinando il principio della divisione dei poteri. Non giungendo a sottoporre direttamente i pubblici ministeri, e magari anche i giudici, al governo, ma seguendo una strada più smaliziata e indiretta. Quella di indebolire il potere della magistratura nel suo complesso affinché possa essere più conformista, meno garantito nell’esercizio delle sue delicatissime funzioni.

Questo risultato lo si vuole raggiungere tramite un insieme di forzature e qualche falsità. Anzitutto appare ingannevole l’indicazione secondo la quale la riforma vuole introdurre la separazione delle carriere. Una prospettiva alterata sia perché, nella sua forma attenuata, la distinzione tra le funzioni è già realtà, sia perché sarebbe sufficiente una legge ordinaria ove si volesse pervenire ad una definitiva (a mio avviso, peraltro, inopportuna) separazione delle carriere: senza possibilità di equivoci lo ha espressamente sancito una decisione della Consulta presieduta da Giuliano Vassalli nel lontano 2000.

Quel che si vuole ottenere è altro: dividere in tre tronconi l’organo di garanzia preposto a tutela dell’indipendenza e autonomia, l’attuale unico Csm. È tramite questo smembramento che si ottiene il risultato di indebolire l’ordine nel suo complesso. Divide et impera dicevano i romani. Che non ci si preoccupi del reale funzionamento del governo autonomo e indipendente della magistratura e magari di rivedere in meglio il funzionamento dell’organo a questo preposto è dimostrato dal fatto che si punta ad una riforma costituzionale senza invece seguire la via maestra di una riforma organica della legge ordinaria. Il Csm è tuttora regolato in gran parte dalla legge istitutiva del 1958 e nulla impedirebbe – anzi sarebbe da auspicare – una revisione profonda dei meccanismi di funzionamento. Al legislatore illuminato nessuno potrebbe impedire di stabilire diversi criteri di giudizio per lo svolgimento delle funzioni tipiche del Csm. Misure che potrebbero regolare in vario modo i criteri di scelta dei vertici, le assegnazioni e i trasferimenti dei magistrati, che non ha caso la nostra costituzione prevede siano decisi dal Consiglio «secondo le norme dell’ordinamento giudiziario». Sarebbe dunque nello spirito della costituzione un diverso assetto in grado di arginare il temuto potere delle correnti.

Si aggredisce invece la costituzione introducendo regole irrazionali, prima ancora che sbagliate. La soluzione prescelta per raggiungere lo scopo di arginare la degenerazione delle correnti è infatti unica al mondo ed è insensata: l’estrazione a sorte dei membri dei Consigli, ovvero la scelta lasciata al caso. La giustificazione che viene fornita è poi una vera sciocchezza: si afferma che avendo i giudici già tante responsabilità e avendo superato un difficile concorso sarebbero perciò stesso in grado di assolvere alle funzioni di alta amministrazione e di governo autonomo della magistratura. È come dire che ogni professore universitario può diventare rettore o che ogni funzionario può essere estratto a sorte per svolgere le funzioni di dirigente. Si confonde evidentemente la diversità di competenze e di ruolo richieste per poter partecipare ad un organo che amministra (il Csm, fatta salva la sezione disciplinare) rispetto ai compiti che gravano sui magistrati che indagano e giudicano fattispecie concrete. Un bravo magistrato può essere un pessimo consigliere, così come un ottimo professore può essere uno scadente rettore. Oltre al fatto che il caso non fa alcuna selezione e dunque è ben reale il rischio che per evitare il correntismo, si giunga a selezionare casualmente i peggiori. Magari dieci piccoli indiani, catapultati in una storia di intrighi e vendette, in balia dei tanti Palamara che si andranno a moltiplicare, senza neppure dover dar conto alle correnti. Di male in peggio.

Errata anche l’idea che tenta di giustificare la rinuncia all’elezione rilevando che il Consiglio non è un organo di «rappresentanza politica». Non v’è dubbio che sia così, ma si omette di aggiungere che esso è invece certamente «rappresentativo dell’ordine», posto a garanzia della sua autonomia e indipendenza. È proprio questa natura – non politica, ma amministrativa – che legittima l’elezione e impone che la scelta sia rimessa alla comunità di appartenenza. L’estrazione mina il ruolo costituzionale dell’organo di autogoverno.

Le incongruenze e le critiche potrebbero moltiplicarsi, ma per concludere ci si limita a rilevare come il maggior rischio di questa riforma è quello di gettare nel caos l’ordinamento giudiziario, distogliendo l’attenzione dai tanti problemi che dovrebbero portare a ripensare profondamente il sistema di giustizia. Respingere questa pessima riforma costituzionale può servire a riaprire il discorso sulla necessità di garantire i diritti, assicurare un giusto processo, far valere le garanzie costituzionali.

La vittoria del sì chiuderebbe invece la partita nel peggiore dei modi.

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