MELONELLUM E AUTONOMIA NEMICI DELLA COSTITUZIONE da IL FATTO
Melonellum e autonomia nemici della Costituzione
Massimo Villone 30 Giugno 2026
Domanda: è possibile cambiare una Costituzione vigente senza modificarne nemmeno una parola? Sì, è possibile. Se uno studente così rispondesse in un esame di Diritto costituzionale sarebbe bocciato all’istante. Ma è in atto un processo politico-istituzionale che alla fine vede la Costituzione cambiare con leggi ordinarie, pur tecnicamente viziate da molteplici incostituzionalità. Due i casi.
Il primo è la legge elettorale, che dalla commissione Affari Costituzionali (AC 2822) approda in aula con quattro vizi principali, ampiamente denunciati dai costituzionalisti (me incluso): il premio di maggioranza, le liste bloccate, l’inosservanza dell’elezione su base regionale prescritta per il Senato, l’indicazione del premier dissimulata nella documentazione elettorale. Si emenderà sostanzialmente la proposta nel percorso parlamentare? No, perché è sartorialmente costruita sulle esigenze della maggioranza da un lato, anche tenendo conto delle vicende vannacciane, e sulla giurisprudenza costituzionale dall’altro. Proprio guardando a quella giurisprudenza forse si giungerà a una correzione, solo parziale, del blocco sulle liste.
Partono già gli appelli al capo dello Stato per bloccare il Melonellum. È improbabile assai che lo faccia. Si studia come e quando giungere alla Corte costituzionale. Una sentenza di incostituzionalità è possibile, non certa, e la prospettiva è che venga dopo il voto. Se accadesse, è dubbio che il capo dello Stato la assumerebbe a giustificazione di uno scioglimento anticipato delle Camere, in principio sorretto da una “manifesta incostituzionalità”, ma privo di precedenti nella storia repubblicana. Per finire, un referendum abrogativo ex art. 75 potrebbe mostrarsi ammissibile per quanto riguarda il premio, ma sarebbe precluso per il blocco sulle liste, se rimanesse totale.
Quale esito ultimo? Se vincesse nelle urne la destra, una legislatura segnata da un parlamento subalterno, non rappresentativo e popolato di anime morte, e da un esecutivo dominante con numeri parlamentari vicini alle maggioranze richieste per gli organi di garanzia. È lo scenario che ho già descritto come piano inclinato verso forme di autocrazia.
Passiamo al secondo caso. In generale, non è colta la sinergia con l’autonomia differenziata (AD). La necessità di maggioranza la accomuna alla legge elettorale. Vannacci, la spinta per tornare al sindacato del Nord, la debolezza di Salvini attaccato da Zaia e Fontana, rendono oggi più che mai l’AD una richiesta irrinunciabile per la Lega. Lo dice in chiaro Giorgetti: non si può votare prima di una risposta sull’AD. Un avviso per Meloni da chi ha voti comunque indispensabili nel turno elettorale 2027.
Giorgetti certo pensa all’approdo in Consiglio dei ministri delle intese definitive, alla stipula con i presidenti delle regioni, alla firma di Meloni. A questo si può giungere in tempi brevi dopo il passaggio parlamentare in atto per gli “atti di indirizzo” previsti dalla legge 86/2024. Ma Giorgetti probabilmente pensa anche all’approvazione con legge ex art. 116.3 delle intese stipulate. Diversamente, si rischia che nel caso di sconfitta nelle urne della destra un parlamento ostile mandi all’aria il progetto leghista.
Quel progetto è palesemente incostituzionale, perché disattende i principi stabiliti nella sentenza 192/2024 della Corte costituzionale, in specie riguardo alla istruttoria sulla specificità regionale da porre a fondamento della richiesta di AD. In ogni caso, assumiamo che, prima o dopo il voto, il progetto si realizzi. Due esiti. Il primo: un effetto domino sulle altre regioni, perché nessun presidente lascerebbe un vantaggio di risorse e poteri ai quattro benedetti dalla sorte. Il secondo: un ulteriore colpo alla istituzione Parlamento, perché in un’Italia organizzata secondo AD le decisioni più importanti si collocherebbero di fatto non nelle assemblee elettive ma nella Conferenza Stato-Regioni, sede di concertazione tra esecutivi – nazionale e regionali – per la distribuzione delle risorse e le politiche pubbliche essenziali. In qualche misura, certo ridotta, avviene già ora.
Come si contrasta? Non con un referendum abrogativo, precluso dalla natura “rinforzata” delle leggi di approvazione delle intese. Bisognerebbe invece tornare in Corte, chiedendo che faccia valere i principi enunciati nella sentenza 192. La sola via per giungere rapidamente in Consulta è data dal ricorso in via principale di una o più regioni contro le leggi approvative delle intese. Ma vedremmo davvero ricorsi, se nel frattempo nel voto avesse vinto la destra?
Ecco allora il consiglio allo studente per l’esame di Diritto costituzionale. Dia pure la risposta secondo quel che ha studiato. Ma vada a votare, perché è in quell’urna che si deciderà se la Costituzione di fatto cambia, o rimane quella che ha appreso dal manuale.
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