LEP, IL DISEGNO DI LEGGE CALDEROLI INTRODUCE NUOVE DISPARITÀ da IL MANIFESTO
Lep, il disegno di legge Calderoli introduce nuove disparità
Alighiero Fumagalli 04/02/2026
Autonomia Cassese soddisfatto del lavoro del comitato da lui stesso presieduto
Il ciclo di audizioni sul disegno di legge delega per la determinazione dei Lep (AS 1623) si è concluso martedì 27 gennaio con l’intervento del professore Sabino Cassese. A conferma dell’antico adagio secondo il quale il dolce viene in fondo, Cassese ha formulato valutazioni molto lusinghiere sul disegno di legge che, a suo dire, rispetterebbe in pieno i rilievi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza 192/2024).
La soddisfazione espressa da Cassese ricorda il compiacimento provato da Narciso nell’osservare la propria immagine riflessa nell’acqua. Il disegno di legge, infatti, non è altro che la trasposizione normativa del rapporto stilato dal “Comitato tecnico-scientifico con funzioni istruttorie per l’individuazione dei Lep”, presieduto da Cassese stesso. Per avere una visione meno di parte si può attingere a un ampio repertorio di audizioni degli esperti che hanno preceduto Cassese e che hanno evidenziato non poche criticità del disegno di legge sui Lep.
Il nodo principale riguarda l’indeterminatezza del mandato al governo, che acquisisce il potere di legiferare su uno spettro estremamente ampio di materie senza di fatto alcun limite alla propria discrezionalità (come già osservato dal manifesto in “Autonomia differenziata, Calderoli prova ancora ad aggirare la Consulta”). Gli articoli 3-32 dovrebbero indicare i principi e i criteri direttivi della delega, specificando finalità, caratteristiche e vincoli all’azione governativa; sono invece un’asettica declinazione di funzioni statali, desumibile dalla normativa vigente e mutuata dal rapporto Cassese, senza alcun indirizzo politico su come definire concretamente le prestazioni da considerare essenziali. In questo modo la discussione sul patto di cittadinanza, ossia sulle prestazioni che danno concretezza ai diritti civili e sociali degli individui, viene portata al di fuori delle aule parlamentari (contrariamente a quanto stabilito dalla Consulta). Con un duplice rischio.
Il primo è che siano gli organismi tecnici, in sede di quantificazione finanziaria, a scegliere quali prestazioni valorizzare e di quali criteri tenere conto nel riparto delle risorse. L’articolo 2 del disegno di legge chiama in causa la Commissione tecnica sui fabbisogni standard, la cui imparzialità è tuttavia messa in discussione dal passato ruolo della presidente d’Orlando quale rappresentante negoziale della regione Veneto nelle trattative per l’autonomia differenziata (si veda sul manifesto “Autonomia, il trucco dei Lep va avanti”).
Il secondo rischio, collegato al precedente, è che si scelga la scorciatoia di ratificare l’esistente, attribuendogli ex post l’etichetta di Lep, in modo da non dilatare il percorso per concedere maggiore autonomia ad alcune regioni. Come ha efficacemente sottolineato la professoressa Buzzacchi «tutti gli studiosi di varia formazione che si sono appassionati a questo tema dovrebbero ora constatare che i Lep c’erano già, ma senza che nessuno ne avesse coscienza». La riprova che la strategia sia quella di convalidare lo status quo è offerta dai tempi ristrettissimi entro i quali il governo dovrà individuare i Lep tramite decreto: solo nove mesi per un intervento normativo che, in linea di principio, dovrebbe ridisegnare le politiche pubbliche in ambiti vastissimi e cruciali come l’istruzione, la sicurezza sul lavoro, il governo del territorio.
Quanto è credibile allora l’obiettivo di «favorire il pieno superamento dei divari territoriali» indicato nell’articolo 2 del disegno di legge e tanto decantato dalla maggioranza? La risposta è scontata. Per procedere effettivamente in tale direzione sarebbe stato prioritario definire i Lep nella sfera, già ampia, di competenze decentrate – come l’assistenza sociale, la sanità, il trasporto pubblico, l’istruzione professionale, l’edilizia scolastica. In questi ambiti i divari territoriali nei livelli e nella qualità dei servizi locali sono molto pronunciati, poiché dipendono dalla diversa capacità fiscale degli enti e dalla mancata attivazione del fondo perequativo (previsto dall’articolo 119 della Costituzione, riscritto nel 2001).
Il disegno di legge si concentra invece sulle funzioni di competenza statale, per le quali la definizione dei Lep appare meno urgente dal momento che le risorse utilizzate per produrre i servizi pubblici dovrebbero per definizione essere ugualmente disponibili sul territorio. La Consulta aveva invece definito improcrastinabile l’attuazione del fondo perequativo e del modello cooperativo di federalismo fiscale disegnato dalla Costituzione.
Per dare mano libera al ministro Calderoli e assecondare gli appetiti delle regioni del Nord si è scelto non di ridurre le disparità esistenti, ma di introdurne di nuove: un’applicazione su scala nazionale della legge del più forte.
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