ECCO PERCHÈ NON SI PUÒ CANCELLARE IL “CONSENSO” da IL MANIFESTO
Ecco perché non si può cancellare il «consenso»
Nadia Maria Filippini 04/02/2026
Ddl stupro Non si tratta di una scelta razionale, ma di un istinto di sopravvivenza primario, che spinge verso quella che appare come l’opzione del male minore pur di salvaguardare la vita
a manifestazione organizzata da Non una di meno – Foto Ansa
Alma aveva solo sedici anni quando è stata stuprata. Tornava dalla palestra verso sera in una strada di campagna, in compagnia del suo ragazzo, quando due uomini mascherati hanno aggredito lui e sequestrato lei, per violentarla in un prato a qualche chilometro di distanza Avrebbe potuto lottare, difendersi, mettere in atto qualcuna delle mosse di judo che le avevano insegnato nel corso, ma non ha fatto nulla di tutto ciò. Prima ha urlato, quando ha visto il suo ragazzo ferito, poi è rimasta impietrita, ha eseguito senza fiatare tutto quello che due aggressori le dicevano di fare: immobile, muta, senza quasi respirare, come pietrificata. Non ha opposto nessuna resistenza. Solo quando i due si sono allontanati lasciandola sola in aperta campagna ha cominciato a piangere, a tremare, a disperarsi. In questo stato l’hanno trovata due contadini che le hanno prestato soccorso.
«Perché non si è difesa? Perché non ha neppure tentato di opporre resistenza?». Sono queste le domande che i carabinieri prima e i giudici poi le avrebbero rivolto nel processo da lei fortemente voluto. Le stesse domande che si poneva la gente del paese. Le stesse che lei si era fatta, ancor prima di entrare in tribunale. E proprio questo era stato il suo tormento più profondo: non riuscire a spiegare neppure a sé stessa quella reazione di pietrificazione e di vuoto che l’aveva resa incapace di muoversi, come una statua. L’unica cosa che riusciva a raccontare era la sensazione di essere in totale balia dei due uomini, il terrore di essere uccisa, di non avere vie di scampo.
Trovò giudici capaci di comprendere, resi forse più attenti dalle centinaia di donne che in aula e fuori chiedevano giustizia, denunciando la violenza e la vittimizzazione secondaria agita nei tribunali. Altre nella sua situazione sono state meno fortunate nel processo. Niente resistenza, nessun segno sul corpo: come credere alla violenza? La sua parola contro quella di chi diceva invece che in fondo «lei ci stava» e che magari «le era pure piaciuto» (c’era sempre la vis grata puellae di ovidiana memoria a cui appellarsi). La maggior parte delle donne che trovavano il coraggio di denunciare, in questi casi non venivano credute e i loro violentatori assolti. «Per la donna in questo campo non c’è una giustizia effettiva», commentava amaramente l’avvocata Laura Remiddi nel suo Manuale giuridico per le donne (1976).
Questa vicenda che ho ricostruito nel libro Mai più sole contro la violenza sessuale. Una pagina storica del femminismo degli anni 70 (Viella, 2022), racconta molto meglio di tante analisi teoriche, perché la parola «consenso» è così cruciale in un testo di legge che voglia veramente contrastare e punire lo stupro. Non sempre una vittima aggredita riesce a reagire e a lottare contro il suo aggressore, soprattutto se è armato, fisicamente più forte, tanto meno se gli aggressori sono più di uno. In una situazione percepita come potenzialmente letale e senza via d’uscita, la reazione può essere l’immobilità, come hanno attestato numerosi studi di psicologia e perfino ricerche sul comportamento animale. Non si tratta di una scelta razionale – impossibile in quei momenti -, ma di un istinto di sopravvivenza primario profondamente radicato, che spinge verso quella che appare come l’opzione del male minore pur di salvaguardare la vita. Si consegna all’aggressore ciò che vuole; in questo caso il proprio corpo. Ecco perché non l’aumento delle pene, ma la parola consenso è indispensabile nel testo di legge in discussione sullo stupro: perché il blocco, il silenzio o l’immobilismo non siano scambiati per assenso.
Dopo decenni di ricerche, di analisi, di lotte del movimento delle donne, questa semplice verità dovrebbe essere stata acquisita dalle istituzioni, come avviene in altri paesi, non fosse altro perché sancita dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne (nota come Convenzione di Istanbul (2011), ratificata dall’Italia (n. 77, 27 giugno 2013). A meno che non si preferisca ignorare che esiste ancora nella nostra società quella che Susan Brownmiller, nel celebre testo Against our Will, chiamava «cultura solidale con lo stupro», volta a tutelare i violentatori più che le vittime. Per questo la cancellazione della parola «consenso» dal testo del ddl concordato tra maggioranza e opposizione in novembre, risulta così grave.
Che questo arretramento avvenga sotto il primo governo guidato da una donna, e per iniziativa di un’altra donna alla presidenza della Commissione Giustizia, appare come un paradosso doloroso. Tradisce non solo chi oggi protesta in piazza, ma decenni di mobilitazioni femminili che hanno lottato contro la violenza di genere ed anche per portare le donne nelle istituzioni politiche, con la speranza di cambiare lo sguardo e l’intervento del potere in una società ancora segnata dalle gerarchie di genere e dalla violenza che le connota. Cancellare il «consenso» significa ignorare la storia e la realtà dei corpi delle donne. In questa battaglia, un fronte comune oltre gli schieramenti non è solo un auspicio, ma un dovere morale: perché il silenzio di una vittima non sia mai più usato come alibi per la sua violazione.
Ddl Stupri nel pantano. I giuristi: «Consenso principio necessario»
Luciana Cimino 04/02/2026
Violenza maschile La leghista Bongiorno potrebbe presentare un terzo testo. Il Pd: «La destra si fermi, meglio nessuna legge che un arretramento»
Dal vicolo cieco in cui si è infilata da sola, con la modifica unilaterale del Ddl sugli stupri, alla presidente della Commissione giustizia del Senato, Giulia Bongiorno, non è rimasto che prendere tempo. Sono state convocate quindi ulteriori audizioni, un altro giro di opinioni da parte di giuristi ed esperti sul travagliato disegno di legge, prima benedetto da un patto Meloni/Schlein e ora figlio di nessuno. Quella che doveva essere giusto una ratifica della Convenzione di Istanbul, prevedendo il consenso come elemento essenziale del reato di violenza sessuale, si è trasformato nel suo contrario: un impianto che mette al centro il concetto di «volontà contraria», quindi il dissenso.
LA MODIFICA IMPOSTA dalla senatrice leghista è dovuta in primo luogo alle pressioni del suo partito, la Lega, ma l’esito finale non è stato «un compromesso», come veniva tacciato. Anzi ha scatenato le ire delle opposizioni, delle reti femministe e dei centri antiviolenza, che ogni giorno lavorano sul campo. E anche le forti perplessità di magistrati e giudici. Ieri Francesco Menditto, fino allo scorso settembre procuratore capo di Tivoli, ha detto chiaro in Commissione Giustizia di Palazzo Madama che la norma così com’è stata disegnata rende più difficile individuare il reato in un contesto in cui a denunciare un abuso è solo una donna su dieci. «La Cassazione da più di 10 anni aderisce al principio della convenzione di Istanbul, avvalorando un concetto semplice: l’assenza del consenso è stupro – ha spiegato il magistrato – con questo provvedimento si abbassa ancora l’asticella e i giudici andranno più indietro rispetto alla Corte». Bongiorno ha replicato sostenendo quanto già detto in questi giorni: «Abbiamo aumentato le pene e per la prima volta viene riconosciuto il freezing» (la paralisi involontaria in situazioni di paura, ndr). Ma il procuratore, come già altri giuristi, ha chiarito che non solo la parte che riguarda questo tipo di risposta non è scritta in termini inequivocabili. Ma anche che, basandosi la nuova norma sul dissenso e non sul consenso, il provvedimento esige dalla vittima della violenza una reazione che dimostri la mancanza di volontà come urlare, spingere, tentare di scappare. Tutto il contrario dell’immobilità da terrore.
MENDITTO HA ANCHE sgonfiato la narrazione con la quale la destra ha imposto la retromarcia sul consenso e cioè le false denunce allo scopo di infangare un uomo: «I numeri sono prossimi allo zero», ha evidenziato il procuratore. «Le false denunce non esistono e noi del Pd lo diciamo da sempre – ha detto la senatrice dem Valeria Valente al manifesto – Quante sono le donne condannate per falsa testimonianza? O parliamo piuttosto di persone che non sono riuscite a provare una violenza?». I dati sono alla portata di Bongiorno, di professione avvocata, e del resto la stessa presidente, fino al colpo di mano del mese scorso, assicurava che il concetto di consenso era imprescindibile. Poi ha annunciato solo un ritocco e un iter velocissimo. Ora si trova impantanata in un pasticcio giuridico, con la data di arrivo in aula del Ddl procrastinata ad aprile. «Abbiamo sentito dire in commissione che ci vuole un giusto equilibrio tra parte offesa e diritto dell’imputato e indagato – ha spiegato Valente – ma restiamo convinte che ci sia ancora un forte squilibrio a danno delle donne».
LE OPPOSIZIONI rimangono in attesa, a questo punto la palla è tutta nelle mani della presidente di Commissione che deve ricomporre la maggioranza di cui fa parte. È possibile quindi che arrivi un ulteriore testo, un Bongiorno bis o tris, per uscire dal guado. «Ci auguriamo che si fermino altrimenti, come sostengono i centri antiviolenza, meglio nessuna legge che questo arretramento. Noi daremo battaglia», conclude la senatrice dem.
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