MIGRANTICIDIO: “UN CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ” da IL MANIFESTO
Saperi. In assenza di un grande collettore politico prevalgono le specializzazioni, manca il dialogo tra i saperi e la frammentazione blocca le potenzialità del pensiero critico. Una parziale cartografia degli studiosi italiani di varie discipline
Cultura, Saperi, Università, Dialogo
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MIGRANTICIDIO: “UN CRIMINE CONTRO L’UMANITÀ” da IL MANIFESTO

Convenzioni internazionali

 

DIRITTI. L’abrogazione quasi totale della protezione speciale ripropone gli stessi dubbi di costituzionalità sollevati già nel 2018 anche dalla Presidenza della Repubblica

Fulvio Vassallo Paleologo  21/04/2023

Le disposizioni previste dal decreto legge n. 20 del 2023, adesso approvato dal Senato, appaiono ben distanti dall’obiettivo conclamato nel corso della conferenza stampa seguita alla riunione del Consiglio dei ministri a Cutro. Non si offre alcuna alternativa a coloro che sono costretti a tentare la via dell’attraversamento del Mediterraneo.

Per fare ingresso in Italia, e c’è il rischio che, con gli accordi con i paesi terzi, e con le loro guardie costiere, si peggiori significativamente la condizione dei potenziali richiedenti asilo in transito in quei paesi, che potrebbero essere soggetti a procedure indiscriminate di respingimento e di espulsione collettiva. Come si sta verificando in questi ultimi mesi proprio in Turchia, in Libia, soprattutto nella parte orientale, ed in Tunisia.

MENTRE, ALL’OMBRA dei servizi segreti, si intrecciano connessioni criminali in continua evoluzione, che raggiungono i livelli più elevati delle autorità di governo. Come è provato nel caso di diverse autorità libiche, quando non si finisce per agevolare l’involuzione autoritaria come è accaduto in questo periodo nel caso della Tunisia.

Il maggior ruolo che si vorrebbe attribuire in questi paesi all’Unhcr (l’Organismo dei diritti umani dell’Onu) trascura la circostanza che, sia in Libia che in Tunisia, non vi sono tutele effettive per chi cerca protezione. Al centro del dibattito politico si è imposta la questione della cancellazione della protezione speciale, per un ritorno al decreto sicurezza Salvini del 2018, mentre è rimasto sullo sfondo il fallimento della politica estera del governo Meloni che, dopo il suo insediamento, con diverse quanto propagandate missioni diplomatiche, aveva incontrato le principali autorità degli Stati della sponda sud del Mediterraneo, per chiedere una collaborazione ancora più intensa nelle attività di blocco delle partenze, che invece sono proseguite e si sono intensificate in modo esponenziale rispetto agli anni passati.

REGIMI SPECIALI di protezione sono peraltro previsti dalla Direttiva rimpatri n. 2008/115/CE, art 6.4) nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea, anche in base alla c.d., dall’art. 6, co. 5, lett. c, del Codice frontiere Schengen – Regolamento 2016/399 -, dall’articolo 17(2) del Regolamento Dublino 2013/604, come si può verificare, in almeno 20 dei 27 Stati membri (Austria, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria).

Da questo punto di vista, la legislazione europea non è certo «preistorica» ma viene da un tempo, anche recente, in cui i diritti umani costituivano ancora un limite per le politiche statali di contrasto dell’immigrazione e dell’asilo. In particolare, secondo l’art. 6 comma 4 della Direttiva europea 2008/115/CE, «In qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un’altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare».

La presidente del Consiglio Meloni ed i suoi ministri non possono continuare a ignorare queste previsioni. L’abrogazione quasi totale della protezione speciale riporta indietro le lancette dell’orologio, e ripropone gli stessi dubbi di costituzionalità, sollevati nel 2018 anche dalla Presidenza della Repubblica, che si era opposta alla cancellazione della protezione umanitaria, che poi veniva in parte ripristinata, sotto la diversa denominazione di «protezione speciale», dal Decreto legge n.130 (Lamorgese) del 2020.

SECONDO LA COSTANTE giurisprudenza della Cassazione (in particolare a Sezioni Unite, 24 settembre 2019, n.29459) peraltro, la protezione umanitaria aveva natura di diritto soggettivo, e lo stesso potrebbe dirsi per la protezione speciale, «da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali garantiti dagli artt. 2 Cost. e 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo», affermando la Corte che «tutti i tipi di protezione son ascrivibili all’area dei diritti fondamentali: non solo lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, ma anche la protezione umanitaria, avente carattere temporaneo e residuale» .

IN DIVERSE SENTENZE, con riferimento alla protezione umanitaria, ed alla sua copertura costituzionale, la Cassazione concludeva che in base all’art. 10 della Costituzione «Ciò che può essere definito per legge – e quindi l’ambito di discrezionalità che la Costituzione riconosce al legislatore – riguarda l’accertamento del diritto e l’individuazione delle modalità per il suo esercizio».

Principi che ora il Parlamento sta violando andando ben oltre le prerogative che sono da riconoscere al legislatore, nei limiti del rigoroso richiamo dell’art. 117 della Costituzione alla supremazia gerarchica delle norme internazionali.

“Le stragi di migranti? Un crimine contro l’umanità”

UN CONVEGNO A ROMA. Il crimine in corso contro le persone migranti a livello globale è ancora orfano di definizione. Occorre trovare le parole per identificare, a livello giuridico, il crimine contro l’umanità che […]

Flore Murard-Yovanovitch  21/04/2023

Il crimine in corso contro le persone migranti a livello globale è ancora orfano di definizione. Occorre trovare le parole per identificare, a livello giuridico, il crimine contro l’umanità che viene quotidianamente commesso contro le persone migranti e cercare nel diritto esistente, a livello sia nazionale che internazionale, la normativa che possa inchiodare alle loro responsabilità penali i governi e le classi politiche che si succedono al governo, sia in Italia che in Europa e nel resto del mondo occidentale. Cercare all’interno del diritto penale esistente costruzioni giuridiche che rispecchino gli irrinunciabili valori di protezione della vita. Ecco l’intento del convegno «Migranticidio: un crimine contro l’umanità – Diritto di migrare, diritti dei migranti», promosso da Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia, Giuristi Democratici e Mani Rosse Antirazziste che, nell’ambito della mostra Roma Periurbana, si terrà sabato 22 aprile presso lo Spazio espositivo MACRO (ex Mattatoio), piazza Orazio Giustiniani, 4, dalle 11 alle 18. Abbiamo intervistato Fabio Marcelli, Dirigente di ricerca di diritto internazionale e fino a due settimane fa direttore dell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e  coordinatore del convegno .

Fabio Marcelli, che s’intende con il concetto, nuovo, di Migranticidio?

E’ un neologismo, frutto del lavoro di un gruppo di giuristi e di persone impegnate sul tema, che evoca il tragico fenomeno di una strage di migranti compiuti con la complicità, e il dolo specifico e generico degli Stati, per limitare gli arrivi delle persone migranti sui loro territori. Questo fenomeno globale riguarda ovviamente varie frontiere nel mondo, come quella tra Usa e Messico, mentre il Mediterraneo ci riguarda più da vicino, dato che vi si è verificata  una strage, con 26.000 morti stimati sulle rotte marittime dal 2014 ad oggi.

Il migranticidio è una definizione giuridica e se si, con quale conseguenza ?

Il migrantidicio non è ancora contenuto in nessuna Convezione internazionale o nel diritto penale internazionale. E’, per il momento, il frutto della « creatività » di giuristi e personalità che vogliono reagire a questo crimine. Noi speriamo che vi siano convenzioni relative a questa nuova definizione che si aggancia all’articolo 7 dello Statuto di Roma sui crimini contro l’umanità.

In questo tentativo di identificare al livello giuridico il crimine in atto,  fate  riferimento ai Crimini contro l’umanità previsti ai sensi dello Statuto di Roma: come possono estesi ai migranti?

I migranti possono essere considerati alla stregua della popolazione civile che subisce un attacco da parte di uno Stati consapevoli dell’attacco stesso. Quindi noi sosteniamo che dietro le morti di migranti, esistano precise scelte politiche deliberate, come l’omissione di soccorso o gli ostacoli ai salvataggi compiuti dalle Ong o altri attori civili, per ostacolare in ogni modo i soccorsi in mare. Il migranticidio rientrerebbe quindi in questo modo tra i  crimini contro l’umanità.

Prima dell’Assemblea, la mattinata sarà dedicata agli strumenti giuridici disponibili su questo tema, ci si cercherà di identificare chi  sono i fautori di questo crimine: le responsabilità sono secondo voi più italiane o europee?

Il concorso di responsabilità tra Italia e Europa è un tema che spetta ai giudici delle giurisdizioni nazionali e internazionali approfondire. E’ chiaro che la scelta di interrompere l’operazione Mare Nostrum che salvò migliaia di persone nel 2014, fu una precisa responsabilità europea.

Perché secondo lei rimane oggi un’impunità così evidente mentre il crimine viene commesso da più di 20 anni? Si è accettata la violenza a livello collettivo ?

C’è una rimozione del problema da parte dei governi italiani; occorre oggi tornare ad una politica dell’accoglienza. Sul piano giuridico invece occorrerà tempo per venire a capo del problema, ma è un fatto importante che oggi una parte della cultura giuridica si stia interrogando sulle possibili definizioni del crimine in atto.

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