REFERENDUM E DATE: COSÌ SI SNATURA L’ARTICOLO 138 da IL FATTO
Saperi. In assenza di un grande collettore politico prevalgono le specializzazioni, manca il dialogo tra i saperi e la frammentazione blocca le potenzialità del pensiero critico. Una parziale cartografia degli studiosi italiani di varie discipline
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REFERENDUM E DATE: COSÌ SI SNATURA L’ARTICOLO 138 da IL FATTO

Referendum e date: così si snatura l’articolo 138

Massimo Villone  1 Febbraio 2026

Con sentenza del 28 gennaio, il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dai 15 volenterosi avverso la fissazione della data del referendum al 22-23 marzo. Forse, una tempestività apprezzabile. Ma il giudizio positivo non trova conferma per il ragionamento che conduce al rigetto.

Lo spazio disponibile non permette un’analisi puntuale della pronuncia, ma rimane possibile coglierne tratti determinanti. La sentenza è fondata primariamente sull’art. 15 della legge 352/1970, per cui “la data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione”. Il riferimento ai 50-70 giorni è, secondo il Tar, centrale perché dà certezza di tempi. Così non è. Seguendo la lettura del Tar, dopo l’ordinanza della Cassazione del 18 novembre che ammetteva la richiesta dei parlamentari, il Consiglio dei ministri avrebbe potuto deliberare la data del voto il 19 novembre e il presidente della Repubblica avrebbe potuto indire il referendum il 20 novembre. Con l’effetto, applicando la finestra dei 50-70 giorni, di poter chiamare alle urne domenica 10 gennaio. Ancor prima, se la Cassazione avesse adottato l’ordinanza subito dopo la richiesta presentata già il 4 novembre da un gruppo di parlamentari di maggioranza. A ipotesi siffatte la ricostruzione della normativa applicabile data dal Tar non porrebbe ostacolo. Qual è il problema? È che si rende tecnicamente possibile votare prima della scadenza dei tre mesi previsti dall’art. 138. La cosa non è immediatamente percepita nel caso solo perché la tempistica di fatto seguita non la mette in evidenza, essendo il 22-23 marzo una data comunque successiva alla scadenza dei tre mesi. Ma non conta quel che di fatto e occasionalmente nella specie è stato. Conta quel che potrebbe essere. Proprio i tre mesi – e non i 50-70 giorni – sono l’elemento chiamato a dare certezza ai tempi. Una lettura che non ne tiene conto conduce a una lesione sostanziale dell’art. 138. La maggioranza che approva la legge costituzionale potrà sempre con i suoi parlamentari anticipare la richiesta referendaria di altri soggetti, e incidere poi decisivamente sulla catena temporale che conduce al voto. Esattamente quel che è accaduto. I tre mesi trovano la ragion d’essere proprio nella menzione dei 500 mila elettori come soggetto legittimato alla richiesta, che però la lettura del Tar rende alla fine marginale, e anzi solo eventuale. Non sfugge poi a nessuno l’importanza di una campagna per le firme. Il Tar non giunge a definire inutile o preclusa la raccolta di firme effettuata, ma non si pone il problema di una maggioranza che approva la legge costituzionale e impedisce alle opposizioni una via efficace per sollecitare consapevolezza e partecipazione di elettrici ed elettori. La sentenza potrebbe essere impugnata in Consiglio di Stato. Ma c’è una alternativa preferibile, una volta che la Cassazione ammetta la richiesta di referendum, consentendo ai 15 di acquisire lo status di potere dello Stato.

Nel 1978, un comitato promotore, raccolte le 500 mila firme, solleva conflitto tra poteri dello Stato avverso l’ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione. Con ordinanza 17/1978 la Corte costituzionale dichiara ammissibile il ricorso. Nell’ambito del giudizio così instaurato, la Corte con ordinanza 44/1978 solleva di ufficio davanti a se stessa – una “autorimessione” – questione di legittimità costituzionale di una norma della legge 352/1970. Con sentenza 68/1978 dichiara l’illegittimità della norma sulla quale aveva sollevato la questione. Con sentenza 69/1978 risolve il conflitto tra poteri sulla base della dichiarazione di illegittimità di cui alla precedente sentenza 68. È un passaggio cruciale per la definizione dell’architettura costituzionale e legislativa del referendum abrogativo ex art. 75. Ecco la via. Avviare in Consulta con ricorso un conflitto tra poteri dello Stato, argomentando in quella sede l’incostituzionalità e lesività della legge 352/1970 come applicata dal governo. Difficile, forse, e nessuna certezza, ma una possibilità sì. I 15 devono scegliere se impantanarsi nelle bagatelle di comparsate televisive e rimborsi elettorali o spendersi laddove possono concretamente fare una differenza. Sono i soli, in questo momento, a poter tentare di difendere un meccanismo essenziale di partecipazione democratica come il referendum costituzionale ex art. 138, evitando che si consolidi un pericoloso precedente. In Tv, deleghino qualcuno che buchi lo schermo. Sui rimborsi, devolvano tutto salvo le spese documentate alla Caritas, Emergency, Medici senza Frontiere o altro soggetto dedito nel mondo al bene comune.

Avranno i nostri eroi il coraggio di battersi per una citazione nei manuali di Diritto costituzionale? Chissà.

Dire “No” alla rivalsa di certa politica

Gustavo Zagrebelsky   1 Febbraio 2026

Vogliono più potere incontrollato: invocano “una giustizia giusta” per ottenere un trattamento diverso per chi può permetterselo. Così si disarticola la magistratura a danno dei cittadini

In questo libro, come dice il titolo Perché No, troverete non poche buone ragioni – illustrate da Marco Travaglio e Nicola Gratteri – per votare No al referendum costituzionale su quella che è presentata subdolamente come la riforma della giustizia, mentre è tutt’altra cosa.

In realtà è una rivalsa di certa politica contro certa magistratura per spostare gli equilibri costituzionali a favore dell’impunità della prima e a danno dell’autonomia e dell’indipendenza della seconda (…).

Dicono che occorre contenere la tendenza della giustizia a invadere il campo della politica: cioè che le magistrature hanno troppo potere e la politica ne ha troppo poco. Detto altrimenti: ai potenti che muovono la politica serve più libertà d’azione e, a questo scopo, occorre limitare o condizionare i controlli. Se aumenti il potere da una parte, lo diminuisci dall’altra, come nei vasi comunicanti. Non esistono riforme costituzionali che vanno bene per tutti: ogni modifica o ritocco alla Costituzione è una riallocazione di potere. Perciò: più alla politica vuol dire meno alla giustizia. Davvero possiamo credere che questa sia una bella prospettiva, in un Paese in cui la diffusione della corruzione, secondo indagini e statistiche internazionali e nella stessa e diretta percezione da parte dei cittadini, rivaleggia con quella di tanti regimi nel mondo che non conoscono lo Stato di diritto e la separazione dei poteri? Il nucleo della questione su cui saremo chiamati a pronunciarci è qui.

In sostanza, in Italia, la politica – di destra, di sinistra, di centro non importa – ha troppo potere o ne ha troppo poco? La risposta è nella cronaca quotidiana: i politici protestano e chiedono che la magistratura non intervenga nelle politiche migratorie, nelle procedure per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, nella mancata consegna alla Corte penale internazionale di un soggetto come il generale libico Almasri, negli abusi di potere di ministri, sottosegretari, presidenti di regione, sindaci, assessori. Ogni volta protestano per l’“invasione di campo”. Insomma, vogliono più potere incontrollato.

Guardiamo il mondo come è, cioè diviso in potenti e impotenti, e domandiamoci: la giustizia è uguale per tutti? Che cosa dicono le statistiche circa la distribuzione per classi sociali delle sentenze e delle pene irrogate dai nostri Tribunali? Un’accusa di stupro contro un parente di un’alta carica dello Stato finisce nel nulla: finirebbe nel nulla anche se l’accusato fosse uno qualunque, magari un immigrato o un figlio di immigrato? Se la legge è uguale per tutti, perché le prescrizioni “salvano” e impediscono ai Tribunali di arrivare alla fine dei processi con pronunce nel merito delle ipotesi di reato? Ci sono i potenti che possono permettersi di resistere fino alla prescrizione, con tutti i mezzi e i cavilli resi possibili da leggi sovrabbondanti, oscure e scritte in modo tale da alimentare i dubbi, e da procedure complicate e farraginose, bene utilizzate da abili professionisti del diritto. E poi ci sono gli impotenti per i quali, invece, la giustizia è spedita, efficiente e spesso approssimativa (…).

Eppure i politici che hanno approvato questa riforma dicono: non ci basta ciò che abbiamo. La “giustizia giusta”, il loro slogan preferito, di per sé vuoto se non è integrato dall’uguaglianza, acquista così un senso assai preciso e opposto all’aggettivo: giustizia diversa per chi può permettersela (…).

È una disarticolazione della magistratura che la Costituzione, invece, ha configurato unitariamente affinché tutti i suoi componenti, quali che siano le loro specifiche funzioni nei diversi tipi di processi, agiscano secondo un unico criterio orientativo: la legalità e l’imparzialità. Dividendone i “corpi” si divideranno anche i criteri orientativi o, come si dice, le “culture”. Se non fosse così e la “cultura della legalità” si volesse preservarla comunque, che senso avrebbe la separazione? Quante “culture della legalità” credono i riformatori che possano esistere? Posto che la cultura della legalità propria della magistratura giudicante non la si voglia intaccare, a quale cultura dovrebbe essere legata la magistratura requirente? Forse alla “cultura della governabilità”? Al di là delle dichiarazioni e delle intenzioni in buona o cattiva fede, è inevitabile che la cosiddetta separazione delle carriere, cioè la differenziazione degli status degli organi giudicanti e degli organi requirenti, finirà per inglobare questi ultimi nell’orbita governativa, nell’orbita della governabilità per l’appunto. Il “coronamento” della riforma, affinché non sia un’improvvisazione insensata, inevitabilmente, logicamente consisterà in una qualche forma di sottoposizione dei pubblici ministeri all’esecutivo, come è proprio di tutti gli ordinamenti autoritari. Qualche ingenuo osserva che il testo della riforma non contiene alcuna norma che dica il contrario della loro indipendenza: santa ingenuità! Quando si fa o ci si ripromette qualcosa di sospetto o di indecente, forse che lo si proclama apertis verbis?

La “separazione delle carriere” inoltre, secondo gli autori della riforma, è finalizzata a ugualizzare le posizioni delle parti di fronte al giudice “terzo” e imparziale. Nel sistema processuale attuale, il pubblico ministero è “organo di giustizia”. Si dice così perché a lui spetta promuovere la “azione penale” davanti al giudice quando esistano sufficienti indizi di reato, ma non, per così dire, ciecamente: infatti egli deve raccogliere le prove a carico e anche quelle a discarico dell’imputato e, quando esistono ragionevoli motivi che facciano prevedere che il processo “si sgonfi” per insufficienza di prove, deve rinunciare a portare l’incolpato davanti al giudice per farlo processare. Con la riforma, il pubblico ministero si dovrebbe trasformare da organo di giustizia in organo di accusa. Non si capisce perché ciò gioverebbe ai cittadini. Chi preferirebbe avere di fronte a sé un accusatore per principio, piuttosto che un attore che persegue un fine obiettivo di giustizia? Gran parte del ceto degli avvocati sembra preferirlo. Forse non sanno bene quel che fanno e cadono nella retorica del pubblico ministero-parte, alla stessa stregua dell’imputato: cosa che tra l’altro, nella maggior parte dei casi, non sarà mai, non foss’altro perché egli dispone di mezzi d’indagine non confrontabili con quelli dei soggetti privati. Invece di ridurlo, la riforma presumibilmente accrescerà il peso dell’accusa e, se l’influenza del potere governativo sarà potenziata, come è facile prevedere, altro che “parità delle armi”, secondo la formula elegante che usano i riformatori. Dietro questa espressione sta l’idea che il processo sia una lotta finalizzata a “vincere” e, simmetricamente, a “sconfiggere” e non, prima di tutto, un confronto tra soggetti distinti, in vista di quel poco o tanto di verità e quindi di giustizia che è possibile raggiungere dialetticamente in un’aula di Tribunale! (…).

In definitiva possiamo tranquillamente dire che il senso profondo della riforma è questo, l’intimidazione: divisione dei magistrati in due status diversi; estrazioni a sorte per rompere i rapporti di colleganza e creare isolamento; sottoposizione a una spropositata istanza disciplinare. Che cosa c’è da aggiungere per comprendere il senso di questa riforma?

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