IL COLLE E IL “BONUS ESPATRI”: UN PERICOLOSO PRECEDENTE da IL FATTO
Saperi. In assenza di un grande collettore politico prevalgono le specializzazioni, manca il dialogo tra i saperi e la frammentazione blocca le potenzialità del pensiero critico. Una parziale cartografia degli studiosi italiani di varie discipline
Cultura, Saperi, Università, Dialogo
23732
wp-singular,post-template-default,single,single-post,postid-23732,single-format-standard,wp-theme-stockholm,wp-child-theme-stockholm-child,cookies-not-set,stockholm-core-2.4.6,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-9.13,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-8.2,vc_responsive

IL COLLE E IL “BONUS ESPATRI”: UN PERICOLOSO PRECEDENTE da IL FATTO

Il Colle e il “bonus espatri”: un pericoloso precedente

Massimo Villone  29 Aprile 2026

Sulla vicenda promulgazione-decreto correttivo per la regalia agli avvocati in vista della remigrazione si è consumato un pasticciaccio brutto di cui, come per il romanzo di Gadda, non conosciamo davvero il finale. Anzitutto, c’è stata consapevolezza, non casualità. L’emendamento alla legge di conversione del decreto-legge 23/2026 compare in I Commissione Senato il 17 marzo e si legge nel fascicolo emendamenti del 24 marzo. Reca firme di tutti i partner di maggioranza, e completa la soppressione del gratuito patrocinio per il ricorrente contro l’espulsione già disposta dall’art. 29.3 dello stesso decreto legge. In sostanza, si dice al difensore: “Non vedrai un centesimo se e fino a quando il tuo assistito non lascia il paese”. Un completamento che nulla aggiunge alla manifesta incostituzionalità dell’art. 29.3 e dell’art. 30 bis, ma al più ne aggrava l’indecenza.

L’emendamento arriva in Aula il 16 aprile. Un parere negativo o un invito al ritiro da parte del governo basterebbe a chiudere la questione, già sollevata dal Quirinale. Invece, il sottosegretario Molteni esprime parere favorevole, e l’Aula approva. La maggioranza sceglie consapevolmente lo scontro. Lo dichiara Meloni, affermando che si tratta di norme di “buon senso”. Il Capo dello Stato, che evidentemente si ritiene ne sia privo, viene implicitamente iscritto tra quanti con “intollerabile invadenza” contrastano le scelte del governo.

Nasce il pasticciaccio. Il Capo dello Stato firma in simultanea la promulgazione della legge di conversione e il decreto legge correttivo, in G.U. n. 95 del 24 aprile come legge 54/2026 e decreto legge 55/2026. Ma è una simultaneità giuridicamente irrilevante. La famigerata regalia è stata disposta con la legge di conversione, e dunque entra nell’ordinamento giuridico con la promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore della legge 54. La correzione con decreto legge può intervenire solo a modifica introdotta, non importa se un secondo, un giorno o un mese dopo. Infatti il testo in G.U. della legge 54 richiama ancora il Consiglio nazionale forense e la mancia al difensore che il decreto 55 cancella. Quindi il Capo dello Stato ha promulgato una legge che contiene una manifesta incostituzionalità, barattandola con una correzione promessa e comunque segnata dalla precarietà di una conversione da fare.

È un cattivo precedente. La Presidenza, oggi investita anche dalla polemica per la grazia a Minetti nata dall’inchiesta di questo giornale, è il custode in prima istanza della Costituzione. Il baratto preoccupa, in specie, quando anche il custode in seconda e decisiva istanza – la Consulta – apre nella propria giurisprudenza varchi a chi tratta il rispetto della norma costituzionale come un optional. Un esempio viene dalla legge elettorale. La proposta di riforma (AC 2822) è costruita in vista delle convenienze di maggioranza ed è incostituzionale per vari profili, a partire dall’eccesso di disproporzionalità possibile tra i seggi e i voti per chi vince anche con minimo scarto nelle urne. Gli argini posti dalla giurisprudenza costituzionale non si mostrano decisivi. La ragione si trova nell’indirizzo della Corte di lasciare al legislatore “ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico”, e di intervenire nei soli casi di disciplina “manifestamente irragionevole” (sent. 35/2017, punto 6 cons. in diritto). Il che può non bastare quando il legislatore sia consapevolmente volto al male. Ancor più considerando che l’illegittimità dichiarata dalla Corte dopo il voto lascia in carica con pienezza di poteri il Parlamento già eletto in base alla legge illegittima (sent. 1/2014, punto 7 cons. in diritto). Mentre l’accertata illegittimità potrebbe invece essere assunta come fondamento giustificativo di uno scioglimento anticipato da parte del Presidente della Repubblica.

Ancora due considerazioni. La “manifesta irragionevolezza” richiamata dalla Corte si riverbera sulla “manifesta incostituzionalità” cui si riferisce il Capo dello Stato. Come può essere “manifestamente incostituzionale” quel che la Corte non considera “manifestamente irragionevole”? La funzione di garanzia della Costituzione si indebolisce per entrambi. La seconda. La giurisprudenza della Corte previene anche l’intervento del popolo per via referendaria. Ad esempio, un referendum volto a cancellare il premio di maggioranza con ritorno al proporzionale sarebbe oggi quasi certamente inammissibile per eccesso di manipolatività (diversamente dal 1993 per il passaggio al Mattarellum). Il popolo sovrano ha dato segnali potenti nell’ultimo referendum. Non vorremmo, in controtendenza, aggiungere alla “modesta mazzetta” cara a Nordio il caso della “modesta incostituzionalità”.

No Comments

Post a Comment

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.