I LIMITI DELLA “MORAL SUASION” E L’AGGIRAMENTO DEL QUIRINALE da IL FATTO e VOLERELALUNA
I limiti della «moral suasion» e l’aggiramento del Quirinale
Gaetano Azzariti 07/02/2026
Quirinale aggirato Un passo alla volta della nostra forma di governo parlamentare rimane ben poco. Sono anni che si denuncia la perdita di centralità delle Assemblee legislative
Un passo alla volta della nostra forma di governo parlamentare rimane ben poco. Sono anni che si denuncia la perdita di centralità delle Assemblee legislative. Era l’inizio del secolo quando Leopoldo Elia, costituzionalista di grande sensibilità e rigore, evidenziava i pericoli di una «fuga dal parlamento» e i rischi di una involuzione. Timori che si sarebbero poi concretizzati nelle proposte di accentramento dei poteri nelle mani degli esecutivi. Sempre alle soglie del nuovo millennio si è provato a rivitalizzare l’organo della rappresentanza politica attraverso modifiche dei regolamenti parlamentari che favorissero la decisione rispetto alla discussione e alla ricerca del compromesso.
Fu teorizzato, da parte dello stesso presidente della camera del tempo, che era necessario instaurare una «democrazia decidente», sottovalutando evidentemente il fatto che le democrazie oltre a decidere devono anche avere luoghi di confronto reale e di discussione leale. È il parlamento kelseniano, che si pone come sede del «compromesso», che deve essere in ogni caso salvaguardato. In assenza di questa condizione – ammoniva il maestro del parlamentarismo contemporaneo – non si ha democrazia («la sorte del parlamentarismo è quindi legata la sorte della stessa democrazia»). Nel corso del tempo, anno dopo anno, legislatura dopo legislatura, le Camere sono sempre più diventate, per utilizzare una famosa espressione di Carl Schmitt, solo «un teatro della divisione pluralista della società», un palcoscenico privo di potere reale.
Nel frattempo, s’è compiuta anche la definitiva trasformazione dei sistemi elettorali. Da strumenti per dare rappresentanza alla società e alle diverse sensibilità, culture, opinioni politiche, si sono ridotti a meri meccanismi per la trasformazione dei voti in seggi, perseguendo l’unico scopo di garantire maggioranze precostituite e selezionare eletti espressione dei partiti anziché degli elettori. È dovuta intervenire la Consulta per ricordare come la governabilità può pur essere considerata un obiettivo legittimo, ma che è la rappresentanza politica il fondamento della democrazia. Tuttavia, nonostante le chiare parole del giudice delle leggi, non si è cambiato orizzonte e ancora stiamo discutendo sistemi elettorali con l’unico scopo di assicurare un governo al paese. In fondo l’anticamera degli Stati autoritari, certamente i più stabili e con i governi più duraturi.
A quest’insieme di torsioni si sono affiancate prassi che hanno accentuato i vizi, rendendo il parlamentarismo un simulacro di sé stesso. Basta pensare al fatto che oggi nelle camere il confronto tra maggioranza e opposizione è inesistente: il governo fa tutto, i parlamentari nulla. Approva decreti-legge senza alcun presupposto di straordinaria necessità e urgenza, su materie di diretto rilievo costituzionale incidendo sulle libertà e i diritti fondamentali; impedisce ogni libera discussione richiedendo ad libitum fiducie che fanno cadere non solo il confronto con le opposizioni, ma anche la dialettica interna alle stesse forze di maggioranza.
È in questo quadro di crisi profonda del parlamentarismo che si inserisce il ruolo di supplenza del capo dello Stato. Entro certa misura inevitabile e persino opportuno. In qualità di garante della Costituzione su di lui si scaricano molte tensioni che non trovano sfogo nella normale dialettica politica. Così l’interlocuzione tra governo e Presidente diventa centrale per evitare le più manifeste illegittimità costituzionali. Ma, bisogna essere anche consapevoli dei limiti entro cui può esercitarsi la moral suasion presidenziale. Non può ritenersi possa sostituire la normale dialettica politica, neppure può sostituire il fisiologico controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti del governo.
Opera un uno spazio decisivo, ma non risolutivo. Tanto più decisivo di questi tempi perché nel vuoto della politica democratica-parlamentare il ruolo di «opposizione costituzionale» è spesso alla base degli interventi presidenziali, che provano ad impedire (o forse solo ostacolare) la caduta del Paese in una situazione di dominio della maggioranza che tende ad operare senza limiti né politici, né costituzionali. Ma è anche spesso un intervento non risolutivo perché si fonda sul principio della leale collaborazione tra poteri che presupporrebbe il massimo ascolto da parte delle forze di governo. Se queste non si arrestano davanti ai moniti presidenziali il potere informale del presidente rischia di essere recessivo. E questa maggioranza non mostra grande sensibilità costituzionale.
Lo dimostrano le vicende che hanno accompagnato i due ultimi «pacchetti sicurezza». Noti i tentativi del presidente di far eliminare le norme più manifestamente incostituzionali, le interlocuzioni con il governo e gli esiti di tali sollecitazioni. I risultati sono stati praticamente nulli. Anzi si sta affermando una prassi di rispetto formale, ma non sostanziale delle indicazioni presidenziali. Nell’ultimo caso, le modifiche che sarebbero state concordate con il Quirinale (per quel che è dato sapere) non hanno impedito l’introduzione di un fermo di polizia del tutto indefinito; né uno scudo per chi in modo altrettanto indeterminato usa la violenza giustificata da un presunto e non accertato stato di necessità, giungendo peraltro a peggiorare il testo originario che si limitava all’uso della violenza da parte della polizia in situazioni di ordine pubblico ed ora viene esteso anche ai privati; né sono state espunte o almeno attenuate le molteplici misure tutte convergenti verso una forte restrizione della libertà di riunione.
Di fronte alla situazione di crisi che abbiamo tratteggiato possono trarsi una serie di conclusioni che richiamano tutti alla propria responsabilità. Anzitutto i cittadini che devono tornare prendere la parola e non farsi intimidire dal clima. Scendere in piazza per protestare «pacificamente e senz’armi», per far valere i propri diritti costituzionali diventa ancor più necessario se si vuole far sentire la voce di quel popolo che nella nostra democrazia è il titolare della sovranità e che deve esercitarla nelle forme e nei limiti della costituzione e non del volere della maggioranza pro tempore al governo.
Inoltre, chiama in causa le forze politiche, che devono ripristinare una dialettica parlamentare, richiedendo a gran voce il rispetto dello «statuto» delle opposizioni. Coordinandosi tra loro perché non è più solo una questione di questo o quel partito politico, ma è ora in gioco la democrazia parlamentare. Infine, del Presidente della Repubblica che si vede sospinto al centro della contesa, ma che non può farsi partecipe di una trasformazione per via di fatto della Costituzione. Forse la prossima volta potrebbe passare dalla moral suasion al rifiuto di emanazione di atti manifestamente incostituzionali. Un confine difficile da varcare, ma che è ormai alle viste.
Magistratura e correnti: sparare sulla Croce Rossa e sbagliare bersaglio
06-02-2026 – di: Francesco Pallante
Tra gli obiettivi che la destra intende perseguire con la riforma costituzionale della magistratura vi è il contrasto alle correnti dei magistrati. Le “camarille”, come ha avuto il garbo di definirle l’ex presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera; le associazioni delle toghe, per esprimersi correttamente. A questo servirebbe il ricorso allo strumento del sorteggio per la formazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente: a impedire che, tramite il voto, i magistrati possano comporre, all’interno di tali organi, “delegazioni” riconducibili all’una o all’altra associazione. Lo schemino ricorrente nel dibattito pubblico ascrive le toghe di sinistra a Magistratura democratica, quelle di centro a Unità per la Costituzione, quelle di destra a Magistratura indipendente. Altre formazioni, di nascita più recente, sarebbero apartitiche. Ma è una banalizzazione: forse utile per un orientamento basilare, ma certamente inidonea a comprendere tutte le implicazioni di una realtà legata alla definizione del ruolo del giudice nell’ordinamento costituzionale.
Per cogliere la complessità della questione, è utile muovere dall’art. 101, comma 2, Costituzione, a detta del quale i magistrati sono soggetti «solo alla legge»: una disposizione volta a tutelare l’indipendenza del potere giudiziario da qualsiasi altro potere. Significa che le toghe non costituiscono un potere chiuso e autoriferito, avulso dal circuito democratico, essendo tenuti i pubblici ministeri a muovere l’accusa e i giudici a decidere i casi loro sottoposti applicando le leggi approvate dal Parlamento democraticamente eletto. Con la precisazione che il popolo è tenuto a esercitare la propria sovranità «nelle forme e nei limiti della Costituzione» (art. 1, comma 2, Cost.): forme e limiti di cui i magistrati sono, insieme la Corte costituzionale, i custodi. La legge (e cioè la politica che ne decide il contenuto), in altre parole, non può tutto; e, in caso di contrasto con la Costituzione, è quest’ultima che deve prevalere.
Applicare la legge implica, inoltre, sempre lo svolgimento di una preliminare attività interpretativa. Le parole, ci dice la linguistica, sono significanti, e cioè segni, a cui deve essere attribuito un significato: operazione che si complica quando a richiedere attribuzioni di significato sono insiemi di parole concatenati in frasi, commi, articoli, leggi, codici. È la distinzione che nel linguaggio giuridico passa tra disposizione e norma: la disposizione è l’insieme dei segni che compongono il testo; la norma il significato a esso attribuibile. Non sempre la corrispondenza è univoca, perché il testo può avere più d’un significato (dalla disposizione sono ricavabili più norme). Un esempio banale: qual è il significato dell’art. 2 Costituzione in cui si legge che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo»? Quali sono tali diritti? E, ancor prima: chi ne è il destinatario? Cosa significa, cioè, la parola «uomo»? A seconda che la si intenda come «maschio» o «essere umano» la platea dei destinatari si dimezza o raddoppia, escludendo o includendo la parte femminile dell’umanità. Dalla disposizione «uomo» sono ricavabili due norme, e occorre scegliere. Pur sempre necessarie, le scelte interpretative non sono in ogni caso mai del tutto libere. Collocandosi nel contesto di un ordinamento giuridico – che, come tale, deve essere, appunto, ordinato – alcune interpretazioni sono da escludersi: soprattutto, lo sono quelle che contraddicono la Costituzione. Anche al netto di tale scrematura, le opzioni interpretative rimangono, ciononostante, in molti casi plurali, e una scelta va compiuta.
È qui che entrano in gioco i diversi modi possibili d’intendere il ruolo del magistrato. Si pensi, ancora, ai diritti costituzionali: devono essere interpretati in senso restrittivo o estensivo? Chi intende i diritti civili in senso restrittivo dirà che tutto ciò che non è permesso è vietato; chi li intende in senso estensivo dirà, al contrario, che tutto ciò che non è vietato è permesso. Quanto ai diritti sociali, chi li intende in senso restrittivo opererà per il contenimento del ruolo dello Stato, mentre chi li intende in senso espansivo opererà, al contrario, per l’ampliamento dell’intervento pubblico. Si potrebbe argomentare – con il costituzionalista Vezio Crisafulli – che la Costituzione andrebbe sempre interpretata in modo da espanderne al massimo possibile la portata normativa, ma ci si può qui limitare a sottolineare il fatto che la scelta dell’uno o dell’altro orientamento interpretativo rimanda a concezioni del vivere associato configurabili nei termini di opzioni di cultura politica di fondo. Intenderemo i diritti costituzionali in modo espansivo o restrittivo a seconda del modo in cui, nel profondo, riteniamo debba essere configurato il mostro vivere associato (cioè, il nostro vivere politico). È a questo che le associazioni dei magistrati dovrebbero essere essenzialmente orientate: al confronto tra i diversi modi possibili di rendere giustizia, riconducibili alle diverse opzioni di cultura politica da cui, inevitabilmente, ogni attività interpretativa dipende. Si spiega anche così l’obbligo di motivazione delle sentenze (art. 111, comma 6, Costituzione), dal momento che, palesando l’attività interpretativa svolta, la motivazione è ciò che consente di discuterne criticamente.
Altre questioni, di carattere forse più pratico, ma comunque di notevolissimo rilievo, investono il modo di intendere l’organizzazione degli uffici giudiziari, i criteri di assegnazione dei fascicoli, l’esercizio dei poteri attribuiti ai titolari degli incarichi dirigenziali, il rapporto tra il procuratore capo e i suoi sostituti, la definizione delle priorità nell’esercizio dell’azione penale, le modalità di impiego e distribuzione delle risorse, la gestione dei rapporti con la stampa, l’opportunità di partecipare al dibattito pubblico, la collocazione fuori ruolo alle dipendenze del Governo dei magistrati: tutte questioni gestibili diversamente, a seconda della cultura politica di fondo d’appartenenza, in passato oggetto di aperto confronto, anche conflittuale, tra i magistrati e che oggi si fa finta di ignorare o di ridurre a questioni tecniche, mentre su di esse si scaricano appetiti di potere che scandali, come quello dell’hotel Champagne, di quando in quando portano allo scoperto. Il punto è che ciascuna delle questioni evocate cela una potenziale risorsa di potere, inevitabilmente destinata a prendere il sopravvento se non le si legge, con aperta assunzione di responsabilità, attraverso la lente della politica della giustizia: cosa che solo le associazioni possono fare.
Così inteso il loro ruolo, le associazioni dei magistrati sono tutt’altro che un elemento distorsivo del sistema costituzionale: ne sono, anzi, uno degli elementi costitutivi. Il problema nasce nel momento in cui, smarrito l’afflato culturale originario, le associazioni si sono tramutate in soggetti orientati alla realizzazione d’interessi non più ideali, bensì materiali. È l’indebolimento della cultura politica della magistratura – in corrispondenza alla sempre più marcata spoliticizzazione della società nel suo complesso – ad aver trasformato l’associazionismo in strumento di gestione del potere, a detrimento di quella funzione autoriflessiva che aveva contribuito a rendere la magistratura strumento di attuazione della Costituzione. Esattamente com’è accaduto ai partiti politici, che, franato il terreno ideologico su cui operavano, si sono trasformati in meri cartelli elettorali rivolti alla conquista di risorse di potere. È per questo che ulteriormente indebolire il ruolo delle associazioni, lungi dal risolvere il problema del correntismo, non potrà che aggravarlo: per quale motivo, infatti, chi sarà baciato dalla fortuna del sorteggio, accedendo al Csm a titolo personale, dovrebbe resistere alla tentazione di trarne il massimo vantaggio personale?
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