MELONELLUM: ECCO I PUNTI CONTRO LA COSTITUZIONE da IL FATTO e IL MANIFESTO
Melonellum: ecco i punti contro la Costituzione
Massimo Villone 28 Luglio 2026
La legge elettorale è ora in Senato (As 1971). È ingegnerizzata per far passare le esigenze di maggioranza tra le maglie (larghe) poste dalla Consulta. Ma l’ingegneria non basta. Vediamo, senza pretesa di completezza, alcuni punti principali.
Anzitutto il premio. Si sente la critica che 105 seggi (70+35) sono troppi. Ma la dimensione del premio è analoga a quella già avallata dalla Corte nella sentenza 35/2017. Il dubbio di costituzionalità viene piuttosto dalla struttura a cifra fissa. Per la Corte il premio è accettabile perché funzionale a governabilità e stabilità, ma deve comunque osservare canoni di proporzionalità e di necessità nel sacrificio della rappresentatività, nonché di idoneità rispetto al fine. Nel modello considerato dalla Corte il premio aggiunge seggi nella misura (variabile) necessaria a conseguire il risultato, e decresce all’aumentare del voto del vincente. È la struttura del Porcellum, dell’Italicum, delle leggi elettorali oggi vigenti per le assemblee regionali e locali. Nell’As 1971, invece, i 70+35 seggi sono un contingente predeterminato. Ne segue che il danno alla rappresentatività può eventualmente essere anche maggiore del necessario. Per di più, il premio è garantito integralmente in ogni scenario. Così, se mancano candidati si attinge ai listini, se manca capienza il seggio migra altrove, in coalizione può passare da una lista all’altra. I seggi del premio non seguono i voti. Non è affatto certo che questo impianto rientri nei canoni stabiliti dalla Corte.
Veniamo alle liste bloccate. Attualmente il blocco comprende listini di collegio e premio. Ma i seggi del premio compongono in realtà un listone unico, e vanno comunque a candidati che l’elettore non vota, e in larga parte nemmeno vede, perché il premio non ha un voto proprio. Se poi l’emendamento Bignami bocciato in Camera viene ripresentato e approvato, i nomi in cima ai listini – se il premio scatta – non sono quelli che entrano con i listini. Le pluricandidature accentuano l’effetto negativo, e il seggio può spostarsi tra liste e territori. Non c’è garanzia che l’elettore sappia con certezza chi elegge, e dove. Quindi che il listino sia breve non basta di per sé per una assoluzione. Si aggiunga che solo una minoranza dei parlamentari sarebbe di fatto scelta con le preferenze, essenzialmente con i partiti maggiori. Alla fine, l’unica garanzia è che il parlamento rimanga in prevalenza di nominati.
Quanto al Senato, il premio è calcolato su cifra nazionale, anzi bicamerale perché metà del titolo sta nei voti dell’altra Camera, e distribuito tra le regioni qualunque sia l’esito regionale. Se in una regione prevale la coalizione A ma nazionalmente vince B, i seggi del premio in quella regione vanno a B. Un premio ai perdenti. Non a caso, l’art. 6 dell’Ac 1921 sul premierato, approvato dal Senato in prima lettura e ora in coma vegetativo in Camera dei deputati, aggiunge all’art. 57 Cost., che prevede per il Senato una base elettorale regionale, la formula “salvo il premio su base nazionale”. Una modifica che la stessa maggioranza ha ritenuto necessaria per raggiungere l’obiettivo che ora invece persegue con legge ordinaria.
Infine, l’obbligatoria indicazione nella documentazione elettorale del premier, a pena di ricusazione del contrassegno, fatte salve le prerogative del Presidente della Repubblica. Salvo, altresì, il divieto di mandato imperativo ex art. 67. Ma proprio quest’ultimo richiamo disvela l’irrilevanza giuridica dell’individuazione del premier, che non vincola in alcun modo i parlamentari nell’indicazione che danno al Presidente nelle consultazioni. Una previsione coercitiva nel mezzo, inoperante nel fine. Né gioverebbe cancellare il richiamo all’art. 67, che rimarrebbe comunque parametro prevalente e applicabile. E allora perché? Solo per creare un problema al centrosinistra.
Le fibrillazioni nella maggioranza sono ancora alte, in specie su preferenze e rappresentanza di genere. Incombe Vannacci, ed è un vero paradosso per Meloni che la migliore strategia di riduzione del danno sarebbe cancellare dalla legge elettorale ogni correzione maggioritaria. I tempi slittano. Potremo allora ricordare che tornerà in Cassazione il Rosatellum, nel contesto di eccezioni di incostituzionalità sollevate (ord. 28511/2025, giudizio Palumbo ed altri contro Presidenza del Consiglio). Cogliamo nell’ordinanza che i giudici guardano al “complessivo meccanismo che emerge dalla legge elettorale”. È un approccio che bene si applicherebbe anche al Melonellum, i cui vizi sono di sistema, e seguiremo con interesse. Ma il giudizio pende dal 2018, e dimostra che la via verso la Consulta può essere lunga e lenta. Per la riforma in discussione è probabile ci si giunga dopo il voto. La battaglia politica verrà prima di quella giuridica.
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Giovanni Innamorati 28/07/2026
Riforma elettorale La docente De Minico: se la consulta boccia la legge avremmo un parlamento «sine causa»
Il Melonellum esce con le ossa rotta dalla prima giornata delle audizioni in commissione Affari costituzionali del Senato. I costituzionalisti ascoltati hanno infatti sottolineato i molteplici aspetti critici di questa riforma elettorale, che non reggerebbe al giudizio della Corte costituzionale. Se poi il governo puntasse a urne che anticipino la bocciatura della Consulta, questa potrebbe subito dopo dichiarare illegittimo il nuovo Parlamento, gettando il Paese in una crisi istituzionale senza precedenti.
Per altro, le fibrillazioni tra i parlamentari di Fdi, a causa delle preferenze, stanno spingendo i dirigenti del partito di Meloni a ipotizzare ulteriori modifiche che porterebbero a una nuova versione del testo, un Melonellum quinquies. Il presidente della commissione, Andrea De Priamo (Fdi), ha apprezzabilmente evitato di contrarre i tempi sia delle relazioni dei giuristi che delle domande: il risultato però è stata la demolizione di tutti gli aspetti del Melonellum.
La Corte, hanno spiegato i costituzionalisti, non lascerebbe intatti il listone bloccato nazionale del premio, la cosiddetta norma anti-frammentazione, il premio nazionale per il Senato, la dipendenza del risultato di una delle Camere da quello dell’altra, l’attribuzione di un premio indipendentemente dal numero di aventi diritto che si recano alle urne e dal distacco tra la coalizione vincente e quella soccombente.
Per non parlare dell’indicazione del candidato premier al momento di presentare le liste: o è un vincolo per il presidente della Repubblica e allora viola l’articolo 92 della Costituzione, o non lo è e in tal caso è un inganno per gli elettori, ha osservato Nicola Grasso, il quale ha anche detto che l’unica ratio di questa riforma è «far vincere il centrodestra che con il Rosatellum perderebbe».
Perfino i pochi giuristi che hanno promosso il testo nel complesso (Michele Belletti, Tommaso Frosini, Alessandro Sterpa) o non lo hanno bocciato in toto (Stefano Ceccanti) non hanno potuto non convenire sull’illegittimità del listone bloccato nazionale per assegnare il premio. Né le finte preferenze, con i capilista bloccati, salverebbero il Melonellum, visto che al massimo il 20% di deputati e senatori sarebbero eletti con esse. Insomma, ha detto Enrico Grosso, «questa legge non è neanche promulgabile, è manifestamente incostituzionale».
Gli altri, da Gaetano Azzariti a Giovanna De Minico, da Fulco Lanchester ad Andrea Pertici e Roberto Zaccaria, non hanno tirato per la giacca Mattarella ma hanno concordato che questa riforma non reggerebbe il giudizio della Corte Costituzionale. Zaccaria ha affermato che la Consulta si pronuncerà subito; ma la riflessione di De Minico ha fatto correre i brividi: «Questa legge non deve fare sonni tranquilli; sicuramente se io fossi il governo non darei alla Corte il tempo di farmela sgretolare. Però se la Corte intervenisse subito dopo, questa bella clausola che aveva messo nella sentenza 1 del 2014, cioè che pur essendo illegittimo il Porcellum il parlamento rimane fermo, io credo che non la possa riproporre.
Perché allora il fattore tempo c’era stato, il parlamento aveva approvato leggi e atti, non poteva la Corte cancellare tutto. Se la Corte intervenisse subito dopo le elezioni, potrebbe avere un ripensamento, fare un over ruling, perché il fatto è diverso: il parlamento è neo eletto, la Corte ne cancella il titolo, avremmo un parlamento sine causa. Certamente non può essere la Corte a mandarlo a casa, ma potrebbe essere il presupposto di una valutazione da parte del Capo dello Stato».
Altro problema per Meloni e i dirigenti di Fdi sono i malumori dei propri parlamentari. L’introduzione delle preferenze ma con capilista bloccati riguarderebbe esclusivamente loro, perché Fi e Lega eleggerà solo i capilista bloccati. Le fibrillazioni dipendono dal fatto che gli attuali deputati e senatori, eletti con liste bloccate, si troverebbero in difficoltà rispetto a candidati (consiglieri regionali o comunali, assessori) che in recenti elezioni hanno raccolto preferenze. Di qui la richiesta di eliminare l’obbligo, inserito nel Melonellum quater, che i candidati nel listone nazionale del premio siano anche capilista nei listini proporzionali. Cancellando tale norma un maggior numero di uscenti potrebbe correre come capolista.
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