Natura (diritti della)
di Michele CARDUCCI, da: Digesto delle discipline pubblicistiche, diretto da Rodolfo Sacco, a cura di Raffaele Bifulco, Alfonso Celotto, Marco Olivetti, UTET, Torino, 2017
I. QUALE NATURA PER QUALI DIRITTI?
1. Inquadramento semantico.
Quello dei diritti della natura (d’ora in poi DDN) è tema insidioso e persino ambiguo, per quattro ordini di ragioni:
1) presuppone che i giuristi sappiano che cosa sia la natura, in una parola si vogliano raccordare all’ecologia, la «più umana» delle scienze naturali, per conoscere e comprendere i dispositivi fisiologici che presidiano l’intera realtà della Terra, non solo le metodologie dell’umanità dentro e tra Stati;
2) rinvia alla semantica storica della soggettività giuridica, con tutto il suo carico di autoevidenze paradossali e di finzioni (a partire da quelle sulla personalità giuridica);
3) richiede definizioni di separazione rispetto all’armamentario concettuale e dogmatico del diritto ambientale, dato che quest’ultimo si è evoluto come disciplina del danno e della funzione di sua riduzione nonché come protezione e conservazione controllata della natura in nome degli interessi umani, nella indifferenza del nesso tra forme umane di governo e fisiologie della natura, lì dove l’acquisizione dei DDN dibatte di giuridicizzazione (e costituzionalizzazione) delle fisiologie naturali, che viceversa non operano come funzione del danno o mera protezione e richiedono invece valutazioni di compatibilità o adattamento delle forme di Stato e di governo;
4) proprio per questo, il tema dei DDN non coincide del tutto con le riflessioni ontologiche sulla natura nel e per il diritto, da sempre al centro delle filosofie del diritto e dei diversi giusnaturalismi dell’Occidente, ma molto meno pressanti in altre tradizioni di pensiero… Per continuare a leggere, clicca qui.
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