TUTTO IL POTERE AI PM: È GIÀ COSÌ. CON LA RIFORMA DI PIÙ da IL MANIFESTO
Saperi. In assenza di un grande collettore politico prevalgono le specializzazioni, manca il dialogo tra i saperi e la frammentazione blocca le potenzialità del pensiero critico. Una parziale cartografia degli studiosi italiani di varie discipline
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TUTTO IL POTERE AI PM: È GIÀ COSÌ. CON LA RIFORMA DI PIÙ da IL MANIFESTO

Tutto il potere ai pm: è già così. Con la riforma di più

Mario Di Vito  20/03/2026

Una falange di inquisitori I pacchetti sicurezza danno alle procure molte delle funzioni dei giudici. Carriere divise, ma poi le toghe tornano insieme nell’alta corte disciplinare. Il garantismo del governo: 57 nuovi reati, 60 aggravanti e pene aumentate di mezzo millennio

Quello di Giorgia Meloni è probabilmente il governo meno garantista della storia repubblicana. In tre anni e mezzo ha introdotto 57 nuovi reati, 60 nuove aggravanti e circa mezzo millennio di aumenti di pena. Dai rave ai pacchetti sicurezza, da Caivano alle rivolte in carcere. La storia è nota e di precedenti più ingombranti non se ne trovano. Come e perché questo esecutivo con la riforma della magistratura possa aver prodotto un capolavoro dello stato di diritto è un mistero politicamente insondabile. Un tic da associazione forense: la separazione delle carriere è un totem ideologico da decenni, del resto. Ma basta andare a guardare il famoso merito della questione – quello che i sostenitori del Sì hanno cominciato a invocare dal minuto dopo che la riforma è passata in parlamento, dove non c’è stata discussione alcuna in un anno e mezzo di iter – per accorgersi che le modifiche della Costituzione proposte vanno esattamente dalla parte opposta rispetto alle garanzie penali e alle tutele che spettano a chiunque incappi in un’indagine o in un processo.

SEPARARE LE CARRIERE dei magistrati giudicanti da quelli requirenti – separarle così – indubbiamente conferisce al pm un potere molto maggiore rispetto a quello che ha adesso: avremo di fatto una falange di 2.000 inquisitori (su 10.000 toghe) dotati di un consiglio superiore tutto loro, quando in quello attuale sono una ristretta minoranza.

Il progetto è piuttosto chiaro. E già in atto: in tutti i suoi provvedimenti in materia penale, il governo ha dotato ogni volta un po’ di più il pm di maggiori poteri discrezionali, giustificando la cosa con la necessità di intervenire nel modo più rapido possibile. Nell’ultimo pacchetto sicurezza, ad esempio, là dove si parla di accompagnamento coattivo in questura durante le manifestazioni – il cosiddetto fermo preventivo – le forze dell’ordine hanno l’obbligo di darne notizia immediata al pubblico ministero. Che poi dispone (o non dispone) la misura come se fosse un giudice. Lo stesso accade per quanto riguarda l’ampliamento della flagranza differita e del

Daspo urbano, dove pure il pm deve ricevere comunicazione immediata e può intervenire sulle convalide e le impugnazioni.

La tendenza, motivata dalla necessità di tutela tempestiva della vittima, l’abbiamo già vista anche nel Codice rosso contro la violenza domestica e di genere. In questo caso il pubblico ministero assume un ruolo diverso da quello che esercita nella procedura ordinaria e ha un termine perentorio di tre giorni per decidere se adottare provvedimenti urgenti, da quelle cautelari ai sequestri, fino agli allontanamenti dalla casa familiare e ai divieti di avvicinamento. La tempistica è prorogabile in soli due casi: l’eventuale tutela di minori o la riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della vittima stessa.

INSOMMA, tutto lascerebbe pensare al fatto che ci sarebbe bisogno di sempre maggiore integrazione della «parte pubblica», non della sua divisione in due tronconi separati e, in teoria, non comunicanti.

Nella stessa riforma costituzionale, peraltro, i requirenti e i giudicanti, separati nelle rispettive sezioni del Csm, assurdamente tornano insieme nell’alta corte che dovrà occuparsi di dirimere le questioni disciplinari dei magistrati. Che forse sono l’argomento più delicato – e più politico – dell’intero lavoro che adesso si svolge all’interno dell’organo di governo autonomo delle toghe. Pochi giorni fa, a proposito, Nordio ha detto che, fosse per lui, il potere di iniziativa disciplinare da parte del ministro della giustizia sarebbe da abolire, ricevendo come risposta un sonoro «questo nessuno l’ha mai chiesto» dal procuratore di Palermo Michele De Lucia.

E COMUNQUE anche qui i numeri ci dicono che siamo di fronte a un non problema: secondo i dati forniti dal Csm, il guardasigilli ha promosso una media di una trentina di azioni disciplinari all’anno da quando si è insediato. La procura generale della Cassazione lo ha fatto mediamente cinquanta volte ogni dodici mesi. E, sempre il ministro, su 176 decisioni, ne ha impugnate appena 7: 4 su questioni di esclusione dell’addebito e 3 per scarsa rilevanza. Ma allora se è vero, come dice il governo, che i magistrati si assolvono sempre tra loro, perché Nordio, pur avendo la facoltà di farlo, si è mosso così poco spesso? La risposta resta sospesa, ma domenica e lunedì si voterà lo stesso per cambiare 7 articoli della Costituzione. E pensare che per fare la separazione delle carriere sarebbe bastata una legge ordinaria. Lo ha detto la Corte costituzionale presieduta da quel Giuliano Vassalli che per i sostenitori del Sì è il padre nobile (postumo) della grande riforma.

LA SENTENZA NUMERO 37 del 2000 della Consulta, infatti, nell’ammettere un referendum abrogativo (non costituzionale) sull’ordinamento giudiziario, affermò che la Carta parla sì della magistratura come di un ordine unico autonomo e indipendente, ma da nessuna parte impone che esista una carriera unica e assolutamente non vieta al legislatore di limitare, condizionare o addirittura impedire il passaggio da una funzione all’altra. Il punto è stato ribadito anche da un’altra recentissima sentenza costituzionale: la 58 del 2022. È stata questa in fin dei conti la base della riforma Cartabia che, pochissimi anni fa, ha ridotto i passaggi possibili a una sola volta nell’intera carriera.

MA SI SA che riformare la Costituzione si fa per un motivo solo, molto semplice e molto pratico. Altro che merito. Si fa perché non costa niente.

Così il sorteggio finirà sotto la lente della Cedu

Gianni Lanzinger  20/03/2026

Il quesito referendario sulla separazione delle carriere ne occulta uno ben più insidioso per l’assetto costituzionale: la magistratura può perdere l’indipendenza e l’autonomia, intesa come libertà di autodeterminazione, dato che […]

Il quesito referendario sulla separazione delle carriere ne occulta uno ben più insidioso per l’assetto costituzionale: la magistratura può perdere l’indipendenza e l’autonomia, intesa come libertà di autodeterminazione, dato che con la riforma costituzionale la composizione degli organi di autogoverno (Csm e Alta Corte), viene affidata al caso, escludendone la funzione di rappresentanza dei membri togati.

Inoltre come conseguenza obbligata viene negato al cittadino la certezza del diritto ad essere giudicato da un giudice indipendente, imparziale e predeterminato per legge (lo prevede la Costituzione ma anche l’articolo 47 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ratificata dall’Italia), dato che anche l’assegnazione del singolo giudice al caso concreto deriva da una catena che ha all’origine la casualità della formazione dell’organo decidente (il Csm).

La perdita della rappresentatività dell’organo di autonomia della giustizia, ha un effetto di trascinamento sulla indipendenza stessa della magistratura. A seguito di incursioni spurie nei trasferimenti, nelle promozioni e nelle misure disciplinari, viene compromesso un cardine fondamentale di una “giustizia giusta” secondo cui il cittadino ha la garanzia di essere giudicato dal giudice «naturale» ossia dal giudice «neutrale» perché predeterminato secondo criteri di obiettività prevedibili e verificabili, ma comunque non casuali.

Come ampiamente esposto nella Guida all’articolo 6 della Cedu – diritto ad un equo processo, la Corte europea ha rilevato più volte che il giusto processo (comprendente anche il processo disciplinare dei magistrati) non è compatibile con scelte casuali dei giudici, quale quella che in definitiva sta alla base dello sviluppo di carriera dei magistrati, dei trasferimenti e delle misure disciplinari che nell’insieme condizionano la scelta del giudice che in concreto assume la competenza del processo. Il giudice meno autonomo è «all’evidenza», anche meno imparziale. L’assenza di condizionamenti estranei al processo è il presidio dell’affidabilità della magistratura, subordinata solo alla legge così che la condivisa opinione sulla indipendenza del giudice è anche alla base del riconoscimento e dell’accettazione dell’opera di giustizia prodotta da uno Stato democratico.

Nei processi infatti l’aspettativa di verità è sostituita dall’aspettativa di affidabilità del giudice ed è precisamente ciò che determina la stessa possibilità di difesa e l’affidabilità anche dell’opera dell’avvocato. Un giudice che non sia o non appaia privo di condizionamenti compromette in radice le aspettative di giustizia. D’altra parte, l’imparzialità della magistratura costituisce nello Stato di diritto quel nocciolo duro che, secondo principi di civiltà giuridica, non potrebbe essere vanificato neppure dalla «dittatura della maggioranza».

Ci si domanda dunque se la riforma Nordio della Costituzione possa reggere in un contesto di verifica sovranazionale (Eu o Cedu). L’Italia appartiene ad un concerto di Stati democratici che hanno reso l’imparzialità del giudice tra i fondamenti irreversibili della democrazia e il sorteggio nella funzione giudicante contrasta con tale principio. Il paradosso della legge costituzionale è che, mentre la «carriera» del giudice non può che iniziare con un concorso per esame di merito, invece il suo sviluppo, compresa la valutazione del mandato, è rimessa alla casualità della formazione del collegio giudicante, Csm e Alta Corte essendo anche quest’ultima formata, quanto alla componente della magistratura, da un campione casuale.

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