IL TAR RESPINGE IL RICORSO: IL VOTO IL 22 E 23 MARZO da IL MANIFESTO, IL FATTO e IL MANIFESTO DEL SUD
Saperi. In assenza di un grande collettore politico prevalgono le specializzazioni, manca il dialogo tra i saperi e la frammentazione blocca le potenzialità del pensiero critico. Una parziale cartografia degli studiosi italiani di varie discipline
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IL TAR RESPINGE IL RICORSO: IL VOTO IL 22 E 23 MARZO da IL MANIFESTO, IL FATTO e IL MANIFESTO DEL SUD


Il Tar respinge il ricorso: voto il 22 e 23 marzo

Andrea Colombo  29/01/2026

Giustizia Confermata la data del referendum. Esulta il ministro Nordio, ma i sostenitori del No possono ritenersi comunque soddisfatti

Per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si voterà il 22 e 23 marzo, come deciso dal governo. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso con richiesta di sospensiva del voto presentato dal Comitato dei 15 cittadini che il 22 dicembre scorso aveva avviato la raccolta delle firme. Palazzo Chigi non dice e non fa filtrare niente. Non ce n’è bisogno: la soddisfazione della premier è ovvia e non serve amplificarla a vantaggio del No, che punta molto sul voto d’opinione anti Meloni. Il guardasigilli Nordio invece commenta: «Sono molto soddisfatto per la sentenza, di chiarezza adamantina. Si è trattato di un espediente dilatorio che speriamo sia anche l’unico».

LE SPERANZE DEL MINISTRO si realizzeranno. Il No è orientato ad accettare la sentenza senza provare a ricorrere di fronte al Consiglio di Stato. «Il Tar ci ha detto che la risposta data dai numerosissimi cittadini che hanno firmato ci consente di continuare al meglio la nostra campagna elettorale e di aspettare serenamente la decisione della Cassazione. E così faremo nell’assoluto rispetto della decisione assunta», commenta il portavoce del Comitato Carlo Guglielmi. Giovanni Bachelet, presidente del Comitato società civile per il No, conferma: «Rispettiamo la sentenza, non ci appartiene lo stile sguaiato di chi grida “giustizia è fatta” per le sentenze favorevoli e minaccia la magistratura quando sgradite».

IL POLLICE VERSO DEL TAR non turba né l’umore né l’ottimismo dei Comitati per il No. Il ricorso mirava certamente a far slittare l’apertura delle urne, nella convinzione che il tempo sia dalla parte di chi contrasta la riforma, ma era anche un espediente adoperato per la propaganda e la pioggia di firme raccolte in poche settimane conforta l’intero fronte del No. Ma soprattutto i sondaggi dicono che lo svantaggio iniziale è stato in gran parte recuperato. Secondo alcuni istituti ormai si deve parlare di testa a testa ma anche se così non fosse è certo che lo scarto iniziale, quello che sembrava profetizzare una partita persa in partenza per il No, non esiste più.

IERI, PRIMA CHE IL TAR emettesse la sentenza, il Comitato ha depositato in Cassazione le 550mila firme raccolte dal 22 dicembre e in realtà avrebbe potuto farlo, avendo tagliato il traguardo delle 500mila, già da una settimana e passa. La convalida delle firme da parte della Cassazione, praticamente certa, è importante a prescindere dal mancato slittamento del voto. Assicurerà al Comitato il rimborso di 500mila euro, un euro per firma valida fino alle 500mila, e lo renderà soggetto istituzionale, con a disposizione spazi televisivi e pubblicitari adeguati.

IN BALLO PERÒ C’È anche di più. C’è la formulazione del quesito ed è quello a cui allude Guglielmi quando dice si aspettare serenamente il verdetto della Cassazione. «La Cassazione dovrà invitarci a dialogare sul quesito, parzialmente differente dal precedente, e dovrà trovare un punto di sintesi», spiegava prima della sentenza Guglielmi. Aggiungendo che «ci si potrebbe trovare nella situazione di dover unire due quesiti con le schede già stampate: un inedito nella storia della Repubblica». In realtà la sentenza del Tar, mentre riconosce il diritto al rimborso e alla disponibilità degli spazi per la propaganda, esclude la necessità di modificare il quesito. La Cassazione potrebbe però essere di altro parere e invitare le parti a concordare una formula.

I PARTITI DEL NO EVITANO commenti di sorta, adeguandosi alla formula che impone di rispettare le sentenze anche quando sfavorevoli. Apre in compenso il fuoco ad alzo zero su un’altra bocciatura, stavolta però in Parlamento, commissione Affari costituzionali della Camera. Il Pd aveva presentato un emendamento al dl sulle elezioni per il referendum che avrebbe dato la possibilità di esprimersi anche ai fuorisede.

In mattinata lo avevano presentato in conferenza stampa la segretaria Elly Schlein e i capigruppo, Boccia e Braga. «Il ddl Madia si propone di rendere il voto ai fuorisede strutturale senza doverci tornare a ogni tornata elettorale. Siamo in un Paese con astensionismo oltre il 50%. Ci illudevano che fosse un problema per tutte le forze politiche. Chiediamo a Meloni di ripensarci».

Meloni non ci ha ripensato. In Commissione l’emendamento è stato respinto. La reazione dell’opposizione è furibonda. «Furto di democrazia. Chiediamo al governo di ripensarci». «Attacco ai diritti costituzionali», rincara Bachelet. «Solo una questione tecnica», si difende la sottosegretaria all’Interno Ferro. Un alibi, insomma.

Pm e Polizia, ma quale Scotland Yard?

Henry John Woodcock  29 Gennaio 2026

Ritorna la proposta di rendere le indagini, specie alla genesi, appannaggio di forze dell’ordine legate al governo, come in UK Con tanti saluti alla separazione dei poteri e all’autonomia dei magistrati

Il tanto paventato pericolo della sottoposizione del pubblico ministero al “potere esecutivo” è solo un falso problema.

E non solo perché, a fronte di un Csm, o meglio di due Csm, con una componente laica rinforzata rispetto alla componente togata basterà incidere e orientare la nomina dei capi delle più grandi Procure d’Italia. Ma anche, e forse soprattutto, perché la naturale e peraltro già annunciata conseguenza della riforma costituzionale oggetto del quesito referendario sarà una radicale modifica dei rapporti tra l’ufficio del Pm e la polizia giudiziaria. È una conseguenza, questa, altrettanto rilevante e tendenzialmente rimasta sotto traccia nell’agone della stimolante contrapposizione – pur se non sempre immune da sgradevoli personalizzazioni – in cui si fronteggiano i fautori del Sì e quelli del No.

Chi ci governa non ne fa e non ne ha fatto mistero. Da una parte, c’è il ripetuto riferimento, per esempio, alla possibile emulazione del sistema anglosassone (e lo specifico riferimento ai poter attribuiti a Scotland Yard); dall’altra, gli interventi legislativi già passati e quelli annunciati in particolare in materia di “sicurezza” vanno esattamente in questo senso, ovvero verso una sempre più accentuata separazione dei compiti di indagine, assegnati in via esclusiva alla polizia giudiziaria, da quelli dell’azione penale, attribuiti al pubblico ministero.

A tale riguardo, non bisogna dimenticare che nelle intenzioni sia del legislatore Costituente sia del legislatore dell’89 – che hanno rispettivamente affidato al Pm la “disponibilità” della polizia giudiziaria (art. 109 Cost.) e la direzione delle indagini (art. 327, 348 cpp) – vi era senz’altro la prospettiva di estendere la cultura della giurisdizione e delle garanzie, prime tra tutte di quelle costituzionali, anche alla fase delle indagini preliminari, fin dalla genesi delle stesse. Ebbene, appare indubbio come l’acquisizione diretta della notizia di reato da parte del pubblico ministero, ovvero l’immediata trasmissione al medesimo Pm da parte della polizia giudiziaria della stessa notizia di reato, rappresenti una straordinaria garanzia per gli stessi soggetti indagati, che tanto per fare un esempio con l’ingresso (immediato) del Pm nella direzione delle indagini godranno della prima e fondamentale garanzia rappresentata dalla individuazione e dalla delimitazione temporale del periodo di tempo nel quale verranno sottoposti a investigazioni, certezza questa fondamentale che sottrae ogni cittadino dal rischio di investigazioni svolte negli interna corporis delle amministrazioni delle forze di polizia, e come tali svincolate dal rispetto di qualsiasi termine di durata predeterminato.

Tale sistema di garanzie verrà inevitabilmente e inesorabilmente scalfito a seguito della riforma costituzionale oggetto del prossimo referendum. Specie se dovessero passare successivi, prevedibili e pure già annunciati interventi legislativi che privino, mutilino ovvero limitino l’ufficio e il magistrato del Pm: non solo sul punto della diretta acquisizione della notizia di reato ma anche sul punto della immediata trasmissione della stessa al suo Ufficio da parte della polizia giudiziaria che l’abbia acquisita. In tal modo la direzione delle indagini – e in particolare la fase più importante e cioè la genesi delle stesse – diverrà appannaggio di forze di polizia direttamente legate e dipendenti dall’esecutivo, come accade per l’invocata Scotland Yard, con un’evidente e conseguente scossa al fondamentale principio della separazione dei poteri e alla stessa indipendenza e autonomia della magistratura.

In altri termini, il pubblico ministero sarà messo in condizioni di esercitare l’azione penale solo quando riceverà, corredata dalle relative indagini, la notizia del reato dalla polizia giudiziaria. Se dovesse passare questo principio c’è da chiedersi fino a che punto sarà possibile conciliare il rispetto del principio della obbligatorietà dell’azione penale con le eventuali nuove regole che privino lo stesso ufficio del Pm della possibilità di acquisire e di ricevere immediatamente la notizia di reato. In una simile prospettiva, alla polizia giudiziaria potrebbe perfino spettare l’onere dell’originaria qualificazione del fatto acquisito, che sarà ovviamente banale nel caso di un fatto di omicidio, risultando, invece, assai meno banale nei casi e con riferimento alla rappresentazione di fatti inerenti ai reati contro la pubblica amministrazione e in particolare ai fatti di corruzione.

Simili interventi conterrebbero, insomma, un messaggio ben chiaro: ogni cittadino dovrebbe sentirsi più tutelato e più garantito dalle indagini svolte in modo esclusivo e senza alcun controllo giudiziario da parte delle forze di polizia, piuttosto che dalle indagini svolte sotto la direzione di un soggetto che è comunque espressione di un potere autonomo e indipendente. Tutto ciò comporterebbe un sostanziale ritorno al Codice Rocco del 1930, quando il pubblico ministero si muoveva solo sulla base del “rapporto” di polizia, che dava la prima e fondamentale impostazione al processo, inevitabilmente conforme alle direttive del governo, con la sostanziale e decisiva differenza, tuttavia, che il Codice Rocco aveva previsto e disegnato la fondamentale figura processuale e il ruolo di garanzia del giudice istruttore, protagonista indiscusso dalla fase istruttoria, figura che, evidentemente, nell’attuale sistema non esiste più.

Per essere ancora più chiari, e al di là di ogni tecnicismo, la inesorabile conseguenza di tutto ciò sarebbe la vanificazione, in un colpo solo, dei principi costituzionali dell’indipendenza del pubblico ministero (e di riflesso della magistratura giudicante) dal potere politico e dell’obbligo di esercitare l’azione penale nei confronti di chiunque, e chi ne farebbe le spese sarebbe ancora la gente comune, ovvero la parte più debole della popolazione, a tutto vantaggio – perdonatemi la banalità della locuzione – dei “colletti bianchi”.

Mi chiedo davvero, e lo dico sinceramente, se non si sarebbe potuto evitare tutto ciò, ovvero il concreto sconvolgimento del sistema costituzionale, sforzandosi, invece, di approntare poche (ma buone) modifiche, introdotte con interventi legislativi ordinari, idonee ad accentuare definitivamente quella separazione tra pubblici ministeri e giudici che di fatto davvero già esiste, garantendo quell’autonomia dell’arbitro, e cioè del giudice, che è l’unica e reale fondamentale esigenza a garanzia dell’imputato. Tutto questo davvero poco ci “azzecca” non solo con Scotland Yard, ma anche con l’elezione dei Csm, che così rischia di essere ridotta a una specie di lotteria.

Lo scopo della riforma voluta dal governo è quello di controllare la magistratura

 Battista Sangineto  27/01/2026

«Una visione barbara del processo». Così Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte costituzionale, ha definito la ratio della riforma della giustizia che il governo intende sottoporre a referendum confermativo. Non si tratta, secondo il giurista, di rafforzare l’indipendenza dei magistrati, bensì di intimidirli: di porre i pubblici ministeri sotto pressione e, potenzialmente, sotto il controllo della politica.

Dietro la riforma — osserva Zagrebelsky — si cela una concezione distorta del processo: non più luogo di ricerca della verità, ma arena di confronto tra due “atleti del diritto”, l’avvocato e il pubblico ministero, come se la finalità fosse la vittoria dell’uno sull’altro. Una visione che riduce la giurisdizione a mera competizione e svuota il processo della sua funzione costituzionale: una visione, appunto, barbarica.

Ogni riforma costituzionale muta, per definizione, l’assetto dei poteri dello Stato. La Costituzione non è un testo neutro: essa organizza, separa e bilancia i poteri fondamentali — legislativo, esecutivo e giudiziario — determinandone le regole di funzionamento. Ogni sua modifica, anche parziale, altera inevitabilmente gli equilibri tra tali poteri, come già dimostrato dalla sciagurata riforma del Titolo V del 2001, che indebolì l’unità dello Stato e aprì la strada all’autonomia differenziata.

La Costituzione italiana, agli articoli 101 e 104, disegna una magistratura unitaria e indipendente, composta da giudici e pubblici ministeri, entrambi sottoposti unicamente alla legge. La separazione delle carriere — non è una novità né un problema perché largamente praticata nei fatti. Il punto è che l’istituzione di due Consigli superiori distinti, uno per i magistrati giudicanti composti con metodo che assegna alla politica il controllo dei due organi altera quell’assetto originario.

Come ha osservato Enzo Paolini su questo giornale, ciò conduce alla mutazione della forma dello Stato e il modello voluto dai Costituenti, senza che vi sia “una necessità comprovata”. La creazione di due CSM composti con sorteggi con metodi diversi definisce chiaramente l’obiettivo della riforma : il controllo della magistratura da parte della politica.

La riforma prevede infatti che i membri “laici” siano sorteggiati da liste predisposte dalla maggioranza parlamentare, mentre i membri togati siano estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio. Ne deriva che la componente politica dei due CSM avrà un indirizzo ideologico chiaro, mentre quella togata sarà affidata al caso.

La separazione delle carriere non abroga formalmente l’obbligatorietà dell’azione penale, sancita dall’articolo 112, ma ne prepara il superamento: da obbligo giuridico inderogabile, essa rischia di trasformarsi in regola flessibile, subordinata a scelte organizzative e, in ultima istanza, determinata da indirizzi politici scelti da chi governa. La riforma sconvolge l’equilibrio disegnato dai Costituenti, in cui l’obbligo di agire rappresentava insieme garanzia di legalità e presidio di indipendenza.

Un pubblico ministero isolato in una carriera distinta la cui progressione è assegnata ad un CSM controllato dalla politica tende a essere meno vincolato da un dovere automatico e più esposto a logiche di opportunità dettate dal potere esecutivo. Così, senza abrogarlo formalmente, l’obbligo dell’azione penale rischia di cambiare natura, da comando inderogabile a principio puramente formale.

I Costituenti scelsero deliberatamente di non separare le carriere, per ragioni storiche profonde, legate all’esperienza della dittatura fascista. Sotto il regime, i pubblici ministeri rispondevano direttamente al Ministero della Giustizia e l’azione penale era spesso strumento di repressione politica. Inserire il PM nella magistratura significava sottrarlo al potere esecutivo e garantirne l’indipendenza.

Piero Calamandrei diceva che: «L’indipendenza del pubblico ministero è la prima garanzia della libertà dei cittadini». La visione complessiva dei Costituenti era che la cultura giuridica del magistrato giudicante e di quello requirente dovesse essere la medesima.

Lo scopo principale della riforma voluta dal governo appare allora evidente: controllare la magistratura, e in particolare il pubblico ministero, uno dei principali contrappesi del sistema democratico. Pur senza conferire potere assoluto all’esecutivo, la riforma ne indebolisce significativamente uno dei principali strumenti di controllo sul potere politico, alterando l’equilibrio tra i poteri in modo pericoloso per la democrazia.

Questo indebolimento si inserisce in un contesto più ampio che è costituito dai cosiddetti “pacchetti sicurezza” che mettono a rischio libertà civili e diritti costituzionali, segnando una svolta autoritaria in nome di un presunto ordine pubblico. Dalle nuove norme criminalizzano forme di protesta pacifica — blocchi stradali e ferroviari — colpendo la libertà di manifestazione garantita dall’articolo 17 della Costituzione.

Un contesto nel quale sono state inasprite le pene per reati legati a occupazioni e resistenza a pubblico ufficiale, ampliata la tutela penale delle forze dell’ordine, limitate drasticamente le intercettazioni e abolito il reato di abuso d’ufficio. Ancora più grave è l’introduzione dell’articolo 31 del decreto dell’11 aprile 2025 n. 48, poi convertito in legge, che estende i casi di non punibilità per agenti dei servizi segreti, includendo reati di estrema gravità come la direzione di gruppi terroristici e la fabbricazione di esplosivi, se autorizzati (dal presidente del Consiglio) nell’ambito di operazioni di intelligence.

Contemporaneamente, il governo delegittima la magistratura, attacca la Corte dei conti, attribuisce ai giudici responsabilità politiche, abusa della decretazione d’urgenza, comprime il dibattito parlamentare e ricorre sistematicamente al voto di fiducia. Blocca la trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali, attua politiche migratorie disumane, adotta un linguaggio ostile verso minoranze, ONG e attivisti, mostra tolleranza verso simbologie fasciste e svuota l’antifascismo come valore fondante della Repubblica.

In questo quadro si inserisce il disegno di introdurre il premierato che, pur senza eliminare del tutto la democrazia, si configura come una torsione autoritaria in quanto -come dice Tomaso Montanari- sposta strutturalmente l’equilibrio del sistema a favore dell’esecutivo e concentra il potere nelle mani di una sola persona.

La Costituzione italiana ha costruito una democrazia deliberatamente “non concentrata”, perché il nostro Paese proviene dall’esperienza della ventennale e tragica dittatura fascista. La Carta del 1948 fu concepita per impedire che un singolo potere o individuo accumulasse eccessiva autorità, proteggendo le libertà dei cittadini e preservando l’equilibrio dei poteri.

Non è lecito permettere che Meloni e i suoi, eredi politici del fascismo, modifichino la Costituzione pezzo per pezzo. Non ci si deve lasciare mitridatizzare al veleno dell’autocrazia, alla concentrazione dei pieni poteri nelle mani di una sola persona: è già accaduto una volta e il Paese è precipitato in una dittatura che lo ha condotto ad una guerra distruttiva e rovinosa. Per questo, il voto deve essere NO.

UGO MAZZA  29/01/2026

Truffa del centrodestra: l’art. 138 viene stravolto Molto si parla del referendum sulla legge Nordio-Meloni che modifica ben 7 articoli della Costituzione. Ma ben poco, purtroppo, si parla della “truffa sostanziale” con cui il centrodestra, anche svuotando il Parlamento del suo ruolo nei procedimenti costituzionali, ha approvato questo stravolgimento della Costituzione abusando di una rappresentanza “irreale” del voto dei cittadini con lo “stravolgimento” del senso reale dell’art. 138 della Costituzione. Infatti, il centrodestra ha solo il 44% dei votanti, senza il “premio di maggioranza” quella legge sarebbe stata bocciata. Siamo di fronte a un “raggiro sostanziale” della Costituzione. Infatti, è a tutti noto che l’Assemblea costituente nei suoi lavori si basava sul principio di rappresentanza reale, “una testa, un voto”, per cui la “maggioranza assoluta” dell’art. 138 era ed è riferita al 51% dei cittadini votanti. Il “premio di maggioranza ” può essere utile alla stabilità dei governi, ma non dovrebbe essere usato per le modiche istituzionali, elettorali e costituzionali. Questa è una “illecita spallata maggioritaria” alla Costituzione; se passa il centrodestra la userà per il “premierato” che stravolgerà totalmente la Costituzione nata dalla Resistenza: non a caso la Meloni lo definisce “riforma della riforma”. Lo dico al Fatto con la speranza che l’evidenza di questa “truffa del centrodestra” sensibilizzi quanti hanno difeso la Costituzione perché con il loro voto, decisivo in questo referendum senza quorum, possano fermare questa “porcata ”. Per questo l’opposizione dovrebbe denunciare con forza questa questione nel dibattito pubblico e in Parlamento. Inoltre, pur non avendo le competenze necessarie, penso che questa questione dovrebbe essere posta anche alla Corte costituzionale per il rispetto della rappresentanza sostanziale dell’art. 138 voluto dall’Assemblea costituente.

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