DATA REFERENDUM, AZZARITI: “DAL GOVERNO UNA FORZATURA. COSÌ CONFONDONO I CITTADINI” da IL FATTO e IL MANIFESTO
Saperi. In assenza di un grande collettore politico prevalgono le specializzazioni, manca il dialogo tra i saperi e la frammentazione blocca le potenzialità del pensiero critico. Una parziale cartografia degli studiosi italiani di varie discipline
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DATA REFERENDUM, AZZARITI: “DAL GOVERNO UNA FORZATURA. COSÌ CONFONDONO I CITTADINI” da IL FATTO e IL MANIFESTO

Data referendum, Azzariti: “Dal governo una forzatura. Così confondono i cittadini”

 Luca De Carolis  13 Gennaio 2026

“La Cassazione potrebbe ammettere anche il quesito su cui si raccolgono le firme”

Gaetano Azzariti, docente di Diritto costituzionale all’Università Sapienza di Roma, fa una pausa: “Io ho espresso forti criticità rispetto al merito di questa riforma. Ma quando le dico che quella decisa dal governo è una forzatura, non penso al contenuto della revisione proposta, ma al fatto che in tal modo non si tengono in gran conto le garanzie previste dalla Carta. Vorrei che a fare proprie queste preoccupazioni fosse innanzitutto il fronte del Sì, composto da coloro che vogliono cambiarla, la Costituzione”.

Perché l’aver fissato la data del voto il 22 e il 23 marzo è una forzatura?

Si tratta di un atto illegittimo, perché fondato su un’interpretazione letterale – metodo sempre “primitivo”, per citare la Consulta – dell’articolo 15 della legge 352 del 1970, che disciplina il referendum e che non tiene conto della sistematica costituzionale e dell’intenzione del legislatore.

Spieghi.

L’articolo 15 prevede che il referendum costituzionale sia indetto con decreto del presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza della Corte di Cassazione che lo abbia ammesso. E in questo caso, l’ordinanza della Corte risale al 18 novembre.

Saremmo nei tempi.

È ciò che sostiene il governo, teorizzando che si debba deliberare entro il 17 gennaio. Ma questa interpretazione letterale ignora che è l’articolo 138 della Carta – dunque la Costituzione, che prevale sulle norme ordinarie – a imporre di attendere tre mesi dalla pubblicazione delle leggi di revisione costituzionale, per dare modo a tutti i soggetti titolari del potere di fare richiesta di referendum – un quinto dei membri di una Camera, 500 mila elettori, oppure cinque Consigli regionali – di proporla. E per questa legge di riforma i tre mesi scadono il 30 gennaio.

Quindi bisognava aspettare fino al 30 gennaio prima di fissare la data, visto che è in corso una raccolta delle firme per indire il referendum?

Esattamente. Va ricordato che i 15 cittadini da cui è partita la raccolta, se si arrivasse a quota 500 mila firme, diventerebbero un potere dello Stato, come prevede la sentenza della Consulta n. 69 del 1978. Avrebbero, inoltre, diritto a rimborsi elettorali e a spazi pubblici appositi per la campagna elettorale.

Ma la legge del 1970 prevede che la data del referendum sia fissata in una domenica tra il 50° e il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione, cioè dal 12 gennaio.

Il punto non riguarda l’arco temporale che il governo può stabilire, ma il fatto che la Costituzione, e dunque una interpretazione costituzionalmente orientata della legge ordinaria, presuppone comunque che la decisione del governo arrivi nei termini previsti dall’articolo 138, ossia trascorsi tre mesi dopo il 30 ottobre. Non a caso, in tutti i referendum costituzionali tenuti dal 2001 ad oggi è stato rispettato il termine dei 90 giorni prima di stabilire la data del voto.

E ora?

Siamo di fronte a una serie di problemi, perché se si arrivasse a quota 500 mila firme, entro il 30 gennaio la Cassazione dovrebbe emanare una seconda ordinanza di ammissione del referendum. E sa quale è il paradosso? I 15 cittadini hanno proposto un quesito diverso rispetto a quello già ammesso. In questa seconda ordinanza, la Cassazione dovrà stabilire qual sia quello da sottoporre agli elettori. E se fosse il quesito degli attuali promotori?

Nell’attesa del 30 gennaio, i 15 cosa possono fare?

Loro hanno già annunciato ricorso. Ritengo si rivolgeranno al Tar, il tribunale amministrativo regionale, per chiedere una sospensiva della delibera.

E se il Tar lo respingesse?

Dopo il 30 gennaio, a 500 mila firme raccolte, da potere dello Stato potrebbero proporre istanza di conflitto di attribuzione tra poteri alla Corte costituzionale. Ma la tempistica a questo punto potrebbe dilatarsi e la votazione rischierebbe di venire compromessa.

Si rischia una guerra a carte bollate per poche settimane di differenza.

La maggioranza vuole anteporre la propria convenienza politica ad accelerare sui tempi del voto rispetto alla sistematica costituzionale e alle garanzie della Carta. Miope, tanto più che l’effetto sarà di rendere sempre più confusa ai cittadini questa vicenda.


Svuotare la Costituzione, la destra fa come il fascismo con lo Statuto

Francesco Pallante  13/01/2026

Giustizia L’obiettivo di assoggettare la magistratura alla politica con la riforma delle carriere è stato apertamente affermato da Meloni e Nordio, eppure a dirlo si fa peccato

Negare l’evidenza – e indispettirsi se qualcuno la fa notare – è diventato il tratto distintivo della destra impegnata nello stravolgimento delle istituzioni costituzionali. Che si tratti di magistratura, di premierato o di regionalismo differenziato, il copione non cambia.

Ad acquisire crescente evidenza, proprio in questi giorni, è l’intervento costituzionale sulla magistratura. In questo caso la palma del negazionista della realtà va all’avvocato Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione delle camere penali, che il 5 gennaio scorso ha accusato sui social il Comitato per il No promosso dai magistrati di aver affisso manifesti «truffaldini» e «vergognosi» perché incentrati sulla denuncia del rischio che, con la riforma, i giudici dipenderanno dalla politica, mentre, invece, l’articolo 104 della Costituzione continuerebbe a recitare che «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere».

Eppure, l’obiettivo di assoggettare la magistratura alla politica è stato apertamente affermato dal ministro Carlo Nordio («mi stupisce che una persona intelligente come Elly Schlein non capisca che questa riforma gioverebbe anche a loro, nel momento in cui andassero al governo», 3 novembre 2025), dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano («c’è un’invasione di campo [dei magistrati] che deve essere ricondotta», 4 novembre 2025) e persino dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa d’inizio anno («se vogliamo garantire sicurezza occorre lavorare tutti nella stessa direzione: governo, forze di polizia e magistratura»).

È esattamente a questo che serve lo stravolgimento dell’attuale normativa costituzionale sul Consiglio superiore della magistratura – a trasformare la magistratura da potere di controllo a organo ausiliario del governo – per quanto attiene sia alla suddivisione in tre del Csm, sia al sorteggio dei soli componenti togati (mentre i componenti designati dalla politica continuerebbero a essere, di fatto, eletti). È evidente, infatti, che dividere in tre un potere lo indebolisce e che la componente eletta è destinata, data la sua compattezza, a dominare quella estratta a sorte.
In precedenza, era stata la volta del premierato, in particolare per quanto attiene al ruolo e ai poteri del presidente della Repubblica.

Campione della fuga dalla realtà, in questa vicenda, è stato il presidente del senato Ignazio La Russa, a dire del quale la riforma costituzionale promossa dalla destra lascerebbe «al capo dello Stato quei compiti che vollero dargli i padri costituenti» (18 dicembre 2023). L’argomentazione, in tal caso, ruota intorno alla circostanza che il presidente della Repubblica, oltre a mantenere i poteri di cui all’articolo 87 della Costituzione, continuerebbe a conferire l’incarico di formare il governo al presidente del Consiglio e a disporre lo scioglimento anticipato delle camere.
Peccato, però, che l’incarico andrebbe conferito al presidente del Consiglio eletto direttamente dai cittadini e che lo scioglimento anticipato andrebbe disposto su richiesta di quest’ultimo: dunque, in entrambi i casi, senza che al Capo dello Stato sia data la possibilità di esercitare alcun ruolo decisionale proprio nelle due vicende che oggi costituiscono il “cuore” dei suoi poteri.

Tutto era però iniziato con il ministro Roberto Calderoli, promotore di una riforma istituzionale volta ad aumentare in misura mai vista l’autonomia delle regioni ordinarie, che, nel gennaio del 2023, giunse ad accusare di diffamazione, se non di calunnia, con annessa minaccia di querela, chi avesse continuato a denunciare i suoi propositi di spezzare l’Italia.

fatto che la riforma non si proponesse di eliminare il richiamo all’unità e all’indivisibilità della Repubblica contenuto nell’articolo 5 della Costituzione, doveva, di per sé, essere ritenuto sufficiente a scongiurare il rischio della dissoluzione del Paese: una tesi risibile, a fronte dello spropositato ampliamento dei poteri regionali, non a caso platealmente smentita dalla Corte costituzionale con una sentenza dell’anno successivo, «demolitoria» (secondo l’espressione usata dalla medesima Corte) del disegno governativo.

Di riforma in riforma, insomma, la tecnica propagandistica della destra rimane sempre la stessa: farsi scudo dietro a una norma-manifesto, nel contempo svuotandola di contenuto tramite interventi sostanziali distruttivi. Esattamente quello che aveva fatto il fascismo con lo Statuto albertino, che aveva lasciato formalmente inalterato mentre sostanzialmente provvedeva a svuotarlo dall’interno.

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