SICUREZZA ED ENERGIA DA FARE A PEZZI da IL MANIFESTO
Saperi. In assenza di un grande collettore politico prevalgono le specializzazioni, manca il dialogo tra i saperi e la frammentazione blocca le potenzialità del pensiero critico. Una parziale cartografia degli studiosi italiani di varie discipline
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SICUREZZA ED ENERGIA DA FARE A PEZZI da IL MANIFESTO

Sicurezza ed energia da fare a pezzi

AUTONOMIA DIFFERENZIATA. Mentre va avanti lo scellerato progetto del governo sull’autonomia differenziata, interessa sapere che la sicurezza del lavoro è regionalizzabile

Massimo Villone  12/04/2024

In Italia ogni giorno si muore sul lavoro. I tragici eventi di Suviana sono l’ultimo caso di tanti. Forse, mentre va avanti lo scellerato progetto del governo sull’autonomia differenziata, interessa sapere che la sicurezza del lavoro è regionalizzabile. Possiamo essere certi che non sia domani sacrificata sull’altare della competitività del territorio?

Anche l’energia è regionalizzabile, e sull’idroelettrico c’è stato già l’intervento di alcune regioni. Eppure l’energia è cruciale per la transizione ecologica ed è inserita in un contesto con ogni evidenza europeo e internazionale.

Infiniti i dubbi sulle riforme. Ma Lega e Fratelli d’Italia in parlamento forzano il passo, per avere la propria bandierina prima del voto europeo. Per l’autonomia approvazione in via definitiva, per il premierato prima deliberazione delle due richieste. Dopo le urne, però, i tempi si divaricano. Il premierato potrebbe vedere la luce nel 2025, giungendo al referendum (auspicabile) nel 2026. Invece, intese tra stato e regioni potrebbero essere stipulate e approvate con legge già ora, a partire dalla pubblicazione della legge Calderoli.

Il presidente Zaia ci dice che presenterà le richieste di autonomia del Veneto «il giorno dopo» il voto finale sul disegno di legge. Calderoli potrà gestire la formazione delle intese fino a portarle in Consiglio dei ministri. Se il suo progetto fosse approvato in tempi brevi, potrebbe riuscire a portare in Consiglio prima del voto europeo bozze di intesa con una o più regioni. Forse in poche settimane da oggi avremo occasione di vedere l’alba di un’Italia disarticolata in assemblaggio di staterelli, e magari avviata verso una riorganizzazione in macroregioni in base all’articolo 117.8 della Costituzione.

Non si può rimanere inerti. Vanno evidenziati nel tempo parlamentare ancora disponibile, anche con il ricorso al question time, i punti potenzialmente rilevanti in specie per i ricorsi in Corte costituzionale da parte di una o più regioni entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione. È la sola risposta che regga il passo di Zaia, perché un referendum abrogativo potrebbe essere inammissibile per il collegamento al bilancio, e sarebbe comunque assai più lento. Con ogni probabilità, infatti, giungerebbe al voto nel 2026.

Va anzitutto ribadito che il disegno di legge Calderoli è una legge sul procedimento per concedere la maggiore autonomia. Che viene invece attribuita con la legge approvata a maggioranza assoluta sulla base di intesa con la singola regione. La domanda è: può la legge Calderoli vincolare la successiva legge che approva l’intesa? No, in quanto legge ordinaria non sovraordinata alla legge successiva. La legge che approva l’intesa può modificare, derogare o comunque disattendere la legge Calderoli. A nulla vale il richiamo ai «principi generali» nell’art. 1.1, perché l’auto-qualificazione non cambia la natura della legge.

Ma allora a che serve? A poco. Sostanzialmente, può solo vincolare l’attività del governo nel negoziato con la regione. Sempre però considerando che laddove venisse disattesa ne verrebbe eventualmente solo una responsabilità politica del governo. Questo è il caso per l’articolo 2.2, che attribuisce al presidente del Consiglio il potere di limitare il negoziato con la regione per la tutela dell’unità giuridica ed economica e delle politiche prioritarie. Domandare a Giorgia Meloni se intende porre limiti e quali, a tutela di quali politiche, sarebbe peraltro opportuno. Soprattutto per capire se include tra le politiche da tutelare quelle nazionali e strategiche utili alla riduzione dei divari territoriali e delle diseguaglianze.

Segue dalla premessa che la classificazione delle materie-Lep e non Lep, il procedimento per la determinazione dei Lep, la condizione apposta della previa determinazione dei Lep ai fini del trasferimento sono scritti sulla sabbia. Del resto, anche a voler seguire il dettato legislativo, nelle materie non Lep immediatamente trasferibili troviamo ben 184 funzioni statali in materie di peso, cui si aggiungono le funzioni non-Lep nell’ambito di materie-Lep. Abbastanza per calare subito l’Italia nel vestito di Arlecchino.

Con la norma transitoria (articolo 11.1) che prefigura un percorso in qualche misura privilegiato per le regioni già in pista si conferma come pubblicità ingannevole la prospettazione di un’Italia più giusta e più uguale per l’autonomia. Anche su questo bisogna chiamare il governo a manifestare il suo indirizzo. Spesso a domanda il governo non risponde. Nel caso, bisogna insistere. In politica un assordante silenzio può dirci di più di molte parole.

Se il Parlamento è il primo nemico di se stesso

DEMOCRAZIA «DIRETTA». Beninteso, il Parlamento è in molti casi responsabile per la propria incapacità d’azione, come nel caso dell’eutanasia, che non è stato capace di disciplinare, nel termine di un anno assegnatogli dalla Corte costituzionale, con una legge compatibile con la Costituzione. La soluzione, tuttavia, è rafforzare, non indebolire il Parlamento

Francesco Pallante  11/04/2024

Il primo nemico del Parlamento? Il Parlamento stesso, verrebbe da rispondere alla luce della riforma che ha travolto la normativa di attuazione degli istituti di democrazia diretta con la previsione della raccolta telematica delle firme. È bastato un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto-legge su semplificazioni e Pnrr (d.l. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021) per cambiare tutto. Se fino a ieri le 500mila firme necessarie a proporre un referendum abrogativo (art. 75 Cost.) o costituzionale (art. 138 Cost.) e le 50mila firme con cui sostenere una legge d’iniziativa popolare (art. 71 Cost.) andavano raccolte fisicamente, con i banchetti distribuiti sul territorio e i militanti per le strade, discutendo con gli elettori per convincerli a fermarsi e ad apporre la loro sottoscrizione, oggi tutto ciò è un ricordo.

Grazie alla nuova normativa è, infatti, oramai sufficiente attivare la piattaforma pubblica o aprire un sito internet e – così recita la norma – raccogliere le firme «mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata», senza necessità di successiva autenticazione. Tutto ciò, in attesa che, a partire dal 1° gennaio 2022, la piattaforma pubblica consenta di procedere senza doversi assumere alcun onere (attualmente, l’utilizzo della piattaforma pubblica è a pagamento per i promotori, mentre l’impiego di appositi siti è economicamente oneroso anche per i sottoscrittori).

Bene ha fatto per primo Andrea Fabozzi a sollevare su queste pagine interrogativi e perplessità, sottolineando come proprio il clamoroso successo della nuova normativa, applicata alla raccolta delle firme per il referendum sulla cannabis, ne mostri appieno la problematicità. La soglia delle 500mila firme è stata raggiunta in una settimana, aprendo subito la strada a nuove iniziative: in particolare, quelle per la soppressione del c.d. green pass.

È come se il termine del 30 settembre previsto per il deposito delle firme dalla legge n. 352/1970 – in modo da consentire le successive verifiche di legalità e di legittimità da parte della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale e l’eventuale svolgimento del referendum nella finestra temporale compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno di ogni anno – avesse perso buona parte del suo significato. Un tempo, valeva a costringere i promotori a organizzarsi in anticipo, calibrando il proprio impegno attraverso un’adeguata mobilitazione delle risorse umane, strumentali ed economiche che dovevano condurli a ottenere tutte le adesioni necessarie.

Tra l’approvazione di una legge e la votazione della sua abrogazione referendaria necessariamente si poneva uno iato temporale e una mobilitazione politica che rendeva possibile la discussione, l’approfondimento, il confronto. L’emotio della contrapposizione, che aveva portato all’approvazione della legge contestata, aveva modo di raffreddarsi e la ratio poteva tornare a farsi sentire, assicurando una pur minima riflessione su una questione altrimenti ridotta a una conta tra Sì e No. Oggi, la decina di giorni che ci separa dalla fine del mese è – evidentemente – ritenuta adeguata a una mobilitazione telematica che, al di là dell’esito, non potrà che essere impulsiva, emozionale, vendicativa. Ci avete imposto l’obbligo del green pass? Benissimo, e allora vi rendiamo immediatamente pan per focaccia con il referendum abrogativo.

Beninteso, il Parlamento è in molti casi responsabile per la propria incapacità d’azione, come nel caso dell’eutanasia, che non è stato capace di disciplinare, nel termine di un anno assegnatogli dalla Corte costituzionale, con una legge compatibile con la Costituzione. La soluzione, tuttavia, è rafforzare, non indebolire il Parlamento. Tanto più trattandosi di un Parlamento incapace di cogliere l’effetto di delegittimazione delle sue stesse decisioni: nel caso in commento, oltretutto, nonostante il parere contrario del governo, che giustamente avrebbe voluto circoscrivere l’innovazione della firma telematica alle persone con disabilità.

Viene da chiedersi se davvero ha ancora senso attribuire il nome di «partiti» a entità, come quelle che esprimono i gruppi parlamentari di Camera e Senato, che sempre più si mostrano distanti da quei soggetti politici, consapevoli del proprio ruolo istituzionale e sociale, che i costituenti avevano posto alla base della nostra democrazia parlamentare.

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