CONTRO-POTERI O DOMINIO. LA POSTA DELLA RIFORMA da IL MANIFESTO e IL FATTO
Saperi. In assenza di un grande collettore politico prevalgono le specializzazioni, manca il dialogo tra i saperi e la frammentazione blocca le potenzialità del pensiero critico. Una parziale cartografia degli studiosi italiani di varie discipline
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CONTRO-POTERI O DOMINIO. LA POSTA DELLA RIFORMA da IL MANIFESTO e IL FATTO

Contro-poteri o dominio, la posta della riforma

Valerio Di Fonzo  24/02/2026

Lettere L’autonomia della magistratura non è un privilegio corporativo, ma un dispositivo di contenimento del potere. Siamo consapevoli di quale equilibrio stiamo alterando?

«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». Così recita l’articolo 104 della Costituzione. In quella formula non c’è soltanto un dettaglio tecnico dell’ingegneria istituzionale repubblicana; c’è una precisa concezione del potere. L’idea che chi governa non possa coincidere con chi giudica. L’idea che la decisione politica debba incontrare un limite giuridico non negoziabile.

La separazione dei poteri non nasce da un feticismo procedurale. In Lo spirito delle leggi, Montesquieu formula un’intuizione che diventerà architrave del costituzionalismo moderno: «tout serait perdu» se il potere legislativo, esecutivo e giudiziario si concentrassero nelle stesse mani. Non si tratta di una diffidenza morale verso chi governa, ma di una diagnosi antropologica: ogni potere tende ad espandersi se non incontra resistenza.

Prima ancora, John Locke, nel Secondo trattato sul governo, aveva distinto tra potere legislativo ed esecutivo proprio per evitare l’arbitrio. Dopo le rivoluzioni atlantiche, questa intuizione diventa architettura costituzionale: non perché la maggioranza sia illegittima, ma perché la maggioranza non può essere illimitata.

L’autonomia della magistratura si colloca in questa tradizione. Non è un privilegio corporativo, ma un dispositivo di contenimento. È la traduzione istituzionale di un principio semplice: il potere deve poter essere giudicato da un’istanza che non dipende da esso.

È legittimo sostenere che quell’equilibrio vada modificato. Le forme di Stato sono storicamente situate. Si può ritenere che l’attuale configurazione produca distorsioni o irresponsabilità. Si può pensare che un maggior raccordo con l’indirizzo politico rafforzi la coerenza dell’azione pubblica. È una posizione politica.

Ma è una posizione che interviene su un contro-potere. E intervenire sui contro-poteri è sempre un atto ad alta intensità costituzionale.

La teoria decisionista di Carl Schmitt, espressa in Teologia politica, rappresenta il rovescio speculare della tradizione montesquieiana. «Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione». In questa prospettiva, il momento decisivo non è il limite, ma la capacità di sospendere il limite. Non la divisione, ma l’unità del potere che decide. Non l’equilibrio, ma la concentrazione nella figura che incarna la volontà politica.

La Repubblica di Weimar mostrò cosa accade quando, in un contesto di crisi, l’eccezione diventa normalità. L’uso estensivo dell’articolo 48 della Costituzione, che consentiva al Presidente di governare per decreto in situazioni emergenziali, erose progressivamente il ruolo del Parlamento. La distinzione tra legalità e decisione politica si fece sempre più sottile, fino a dissolversi con l’ascesa del nazionalsocialismo. Non fu un colpo improvviso, ma una sequenza di slittamenti.

Più in generale, il Novecento offre un repertorio eloquente: nei sistemi totalitari, la fusione dei poteri è tratto strutturale. Nel regime fascista italiano, il Parlamento divenne progressivamente organo di ratifica; la magistratura fu inquadrata in un sistema in cui l’indipendenza era formalmente proclamata ma sostanzialmente subordinata all’indirizzo politico. Nei regimi comunisti a partito unico, il principio della separazione venne sostituito da quello dell’unità del potere statale sotto la guida del partito.

Non si tratta di evocare analogie improprie o scenari apocalittici. Si tratta di comprendere una dinamica teorica: quando la funzione di controllo perde autonomia, il potere politico tende a ridefinire i propri limiti dall’interno. E quando il potere definisce da sé i propri confini, il limite diventa contingente.

La questione non è se sia “permesso” sostenere una magistratura meno autonoma. Lo è. La questione è quale filosofia del potere si intende assumere. Se si privilegia l’unità decisionale rispetto alla divisione, occorre dirlo esplicitamente. Se si ritiene che l’efficienza e la coerenza dell’indirizzo politico debbano prevalere sulla logica dei freni e contrappesi, è una scelta legittima – ma è una scelta di modello.

Le democrazie costituzionali contemporanee si reggono su un equilibrio fragile tra sovranità popolare e limitazione giuridica. La separazione dei poteri non è un ostacolo alla democrazia; è la condizione che impedisce alla democrazia di trasformarsi in dominio senza contrappesi.

Per questo ogni riforma che incide sull’autonomia del giudiziario dovrebbe essere discussa nel linguaggio della teoria politica, non in quello della moralizzazione. Non come lotta contro una casta, ma come ridefinizione dei limiti del potere. Non come manutenzione tecnica, ma come scelta di fondo sulla forma di Stato.

La domanda decisiva non è se l’idea sia legittima. La domanda è se siamo consapevoli del tipo di equilibrio che stiamo alterando – e di quale idea di potere stiamo, consapevolmente o meno, portando al centro dell’ordinamento.

È l’Alta corte il peggiore pericolo per la giustizia

Antonio Patrono  24 Febbraio 2026

La modifica del sistema disciplinare dei magistrati è uno dei punti focali della riforma su cui è chiamato a decidere il prossimo referendum. I sostenitori del No ritengono che anch’essa si inserisca in un quadro normativo complessivo destinato a turbare la serenità dei magistrati e corra il rischio di condizionare la loro libertà di determinazione, a discapito dell’interesse dei cittadini ad avere le sentenze più giuste. Hanno ragione e vediamo perché, confrontando ciò che accade oggi e ciò che potrebbe accadere domani.

Oggi la sezione disciplinare fa parte del Csm che è composto per due terzi da magistrati eletti e per un terzo da membri eletti dal Parlamento. Domani nell’Alta Corte Disciplinare aumenterebbe proporzionalmente il numero di membri non magistrati, sei, mentre i magistrati sarebbero nove, oltretutto sorteggiati e non eletti. Aumenta quindi il ruolo dei componenti laici a discapito di quello dei componenti provenienti dalla magistratura, oltretutto scelti a caso. Oggi i togati che fanno parte della sezione disciplinare rappresentano tutte le categorie dei magistrati, sia di Cassazione che giudicanti e requirenti. Domani tutti i giudici disciplinari saranno soltanto magistrati di Cassazione o che abbiano lavorato in Cassazione, con preponderanza certa di giudici ormai lontani da anni dagli uffici di merito, e ciò benché praticamente tutti gli illeciti disciplinari avvengano negli uffici di merito. In sostanza, chiamati a giudicare saranno i più lontani dai luoghi dove avvengono i fatti da giudicare, quelli quindi che meno li conoscono e che sono i meno adatti a giudicarli.

Oggi il collegio giudicante ha sempre una maggioranza di magistrati, due terzi rispetto a un terzo di componenti laici. Domani non è detto che sia così perché la riforma non lo impone, prevedendo soltanto che nel collegio siano sempre presenti magistrati giudicanti o requirenti, evidentemente giudicanti se incolpato è un giudice e requirenti se è invece un pubblico ministero, ma non anche quale sia la proporzione tra essi e i giudici laici. La legge futura applicativa potrebbe quindi anche prevedere la possibilità di composizione di un collegio in cui i magistrati siano solo una minoranza.

Oggi i magistrati condannati dalla sezione disciplinare hanno diritto, come tutti i cittadini condannati da qualsiasi giudice, a fare ricorso in Cassazione. Domani non sarebbe più così perché l’impugnazione dovrebbe essere proposta davanti alla stessa Alta Corte che abbia pronunciato la sentenza di condanna, sia pure in diversa composizione. In sostanza ai magistrati sarà impedito ciò che è consentito a tutti gli altri cittadini, ossia far valere in Cassazione quantomeno i più macroscopici errori di diritto, e inoltre l’unico mezzo di impugnazione a loro consentito sarà attivabile proprio davanti ai colleghi dei giudici che abbiano pronunciato la prima sentenza, facenti tutti parte, i primi e i secondi giudici, di un unico ristrettissimo organismo giudicante composto da sole quindici persone, che dovrebbero darsi torto a turno l’uno con l’altro. Si tratta di una soluzione davvero paradossale se si pensa che è inserita in una legge di riforma costituzionale ispirata a separare i pubblici ministeri dai giudici, migliaia gli uni e gli altri, perché sospetti i primi di condizionare i secondi per comunanza di carriera!

Sono ragionevoli, alla luce di tutto ciò, i timori di chi è contrario alla riforma, dichiaratamente ispirata dalla necessità di cambiare un sistema disciplinare dei magistrati che si presume lassista e corporativo. Peccato che la statistica delle condanne e, prima di esse, l’esperienza concreta di chi davvero ne conosce il funzionamento, smentiscano questa idea e dimostrino come oggi i magistrati siano sottoposti alla disciplina più rigorosa tra quelle previste per qualsiasi categoria professionale, anche perché persino la più lieve sanzione (non tutti possono essere destituiti per qualsiasi cosa) ne pregiudica inesorabilmente la carriera. Solo chi non sa nulla, perché non ha mai varcato la soglia del Csm e non conosce niente delle dinamiche della magistratura, può sostenere il contrario. Ma, d’altronde, l’ignoranza di cosa sia la magistratura e come essa funzioni sembra essere il carattere distintivo generale di molte posizioni favorevoli alla riforma nel suo complesso, come quella di chi, ad esempio, ha sostenuto che sia necessario separare il Csm dei giudici da quello dei pubblici ministeri perché i giudici sarebbero condizionati dal timore delle ritorsioni dei pochi pubblici ministeri che oggi ne fanno parte. Ho sentito criticare il Csm dai magistrati per tante ragioni, ma mai ho sentito un giudice manifestare una preoccupazione del genere. Insomma, chi non sa è convinto di sapere. Socrate si rivolterebbe nella tomba.

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